Diritto processuale penale
Misure cautelari
27 | 09 | 2021
Misure cautelari personali per reati connessi alla carica pubblica: il pericolo di reiterazione del reato non è escluso dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 35590 del 2 luglio 2021 (dep. 27 settembre
2021), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni
principi fondamentali in tema di misure cautelari.
Circa il proposito del pericolo di condotte reiterative di
cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., la Corte di legittimità ha da
tempo affermato il principio secondo cui la correlativa esigenza cautelare deve
essere non solo concreta – fondata, cioè, su elementi reali e non ipotetici –
ma deve altresì rivestire il connotato della attualità, nel senso che deve
potersi formulare una motivata prognosi in ordine alla continuità del periculum
libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità
dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede,
sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita (Cass. pen., sez. IV, 4
ottobre 2018, n. 47837).
La valutazione prognostica da compiere a tal fine non richiede
la previsione di una "specifica occasione" di ricaduta nel delitto
atteso che il requisito dell'attualità del pericolo non può essere equiparato
all'imminenza di specifiche opportunità di reiterazione (Cass. pen., sez. II,
24 novembre 2020, n. 5054).
Purtuttavia, si è anche precisato che la possibilità di verificazione di condotte reiterative va apprezzata alla stregua di un'accurata analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui egli si trova ad operare, con indagine che deve essere, sul punto, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Cass. pen., sez. VI, 27 novembre 2015, n. 3043).
In particolare, in tema di misure cautelari personali disposte per reati connessi alla carica pubblica ricoperta dall'agente, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa; purtuttavia, tale valutazione richiede la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici (Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2014, n. 18770).
Riferimenti Normativi: