Diritto penale
Delitti
23 | 01 | 2025
«Stupro coniugale»: per la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, il consenso espresso in occasione del matrimonio non obbliga la moglie a futuri rapporti sessuali
Giulia Faillaci
La quinta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,
con sentenza del 23 gennaio 2025, ha chiarito che i rapporti intimi tra moglie
e marito non possono essere visti come un obbligo coniugale.
Preliminarmente, la Corte ha ricordato che la nozione di “vita privata”, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, è un concetto ampio che comprende in particolare la vita sessuale (Dudgeon c. Regno Unito, 22 ottobre 1981, § 41, serie A n. 45, e EB c. Francia [GC], n. 43546/02, § 43, 22 gennaio 2008). Ricorda inoltre che il rispetto dell’autonomia personale è un principio importante alla base dell’interpretazione delle garanzie di cui all’articolo 8 (Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 62, CEDU 2002-III, Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], n. 28957/95, § 90, CEDU 2002-VI, ML c. Polonia, n. 40119/21, § 91, 14 dicembre 2023). Il diritto al rispetto della vita privata deve quindi essere inteso come una garanzia della libertà sessuale e il diritto di disporre del proprio corpo. Lo scopo primario dell’articolo 8 della Convenzione è quello di tutelare l’individuo contro l’ingerenza arbitraria delle autorità pubbliche (si veda, tra gli altri, Libert c. Francia, n. 588/13, §§ 40 - 42, 22 febbraio 2018, e Drelon c. Francia, nn. 3153/16 e 27758/18, § 85, 8 settembre 2022). A questo impegno negativo si aggiungono gli obblighi positivi inerenti all'effettivo rispetto della vita privata o familiare, che possono comportare l'adozione di misure volte al rispetto della vita privata anche nei rapporti tra gli individui (X e Y c Paesi Bassi, 26 marzo 1985, § 23, serie A n. 91, e Söderman c. Svezia [GC], n. 5786/08, § 78, CEDU. 2013). Il confine tra obblighi positivi e negativi non si presta tuttavia a una definizione precisa (X, Y e Z c. Regno Unito, 22 aprile 1997, § 41, Reports of Judgments and Decisions 1997-II, e Fernández Martínez c. Spagna [GC], n. 56030/07, § 114, CEDU 2014 (estratti)). Un'ingerenza nei diritti garantiti dall'articolo 8 può essere giustificata solo se è prevista dalla legge, persegue uno o più scopi legittimi elencati in questo paragrafo ed è necessaria, in una società democratica, per raggiungere quello o questi obiettivi. L’espressione “previsto dalla legge” richiede non solo che la misura in questione abbia un fondamento nel diritto interno, ma anche che la “legge” sia accessibile e che sia enunciata con sufficiente precisione per consentire alle persone a cui è rivolta applicato si applica per regolare la loro condotta : circondandosi, se necessario, di consigli illuminati, devono essere in grado di prevedere, in misura ragionevole, date le circostanze del caso, le conseguenze che potrebbero derivare da un atto determinato (vedi, ad esempio, Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, § 52, CEDU 2000-V, e Vavřička e altri c. Repubblica ceca [GC], n. 47621/13 e altri 5, § 266, 8 aprile 2021). Il termine “legge” deve essere inteso nel suo senso materiale e non formale. Comprende quindi sia il diritto scritto, che non si limita ai testi legislativi ma comprende anche atti giuridici e strumenti di rango inferiore, sia il diritto non scritto. In sintesi, la “legge” è il testo in vigore così come lo hanno interpretato i tribunali competenti (Leyla Şahin c. Turchia [GC], n. 44774/98, § 88, CEDU 2005-XI, e Vavřička e altri, sopra citata). L'elenco delle eccezioni al diritto al rispetto della vita privata che figura nel comma 2 dell'articolo 8 è esaustivo e la definizione di tali eccezioni è restrittiva. Per essere compatibile con la Convenzione, una restrizione di tale diritto deve in particolare essere ispirata da uno scopo che possa essere collegato a uno di quelli elencati in tale disposizione (SAS c. Francia [GC], n. 43835/11, § 113, CEDU 2014 (estratti), e LB c. Ungheria [GC], n. 36345/16, § 108, 9 marzo 2023). La Corte ha ricordato in particolare che le autorità nazionali godono, in linea di principio, di un certo margine di apprezzamento in questa materia. L'entità di tale margine di discrezionalità dipende da un certo numero di elementi determinati dalle circostanze del caso di specie. Questo margine è tanto più ristretto quanto il diritto in questione è importante per garantire all'individuo l'effettivo godimento dei diritti fondamentali o intimi che gli sono riconosciuti. Quando è in gioco un aspetto particolarmente importante dell'esistenza o dell'identità di un individuo, anche il margine lasciato allo Stato è limitato. Viceversa, quando tra le Parti contraenti della Convenzione non esiste consenso né sull’importanza relativa dell’interesse in gioco né sui mezzi migliori per tutelarlo, il margine di apprezzamento è più ampio, soprattutto quando si tratta di questioni morali o etiche sono in gioco le domande. Allo stesso modo, il margine di apprezzamento è generalmente ampio quando si deve trovare un equilibrio tra interessi privati e pubblici concorrenti o diritti diversi tutelati dalla Convenzione (Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 77, CEDU 2007 -I, SH e altri c. Austria [GC], n. 57813/00, § 94, CEDU 2011, Vavřička e a., cit., §§ 273 e 275). In applicazione di quest’ultimo principio, la Corte ha ritenuto che gli Stati godano generalmente di un ampio margine di discrezionalità quando elaborano leggi relative al divorzio e quando le mettono in pratica, esercizi che richiedono di conciliare interessi personali divergenti (Babiarz c. Polonia, n. 1955/10, § 47, 10 gennaio 2017). Spetta principalmente alle autorità nazionali, e in particolare alle corti e ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno. A meno che l'interpretazione adottata non sia arbitraria o manifestamente irragionevole, il compito della Corte si limita a verificare se i suoi effetti siano compatibili con la Convenzione (si veda, tra molte altre, Leyla Şahin, sopra citata, § 87, Sanchez c. Francia [GC], n. 45581/15, § 128, 15 maggio 2023, e Pindo Mulla, sopra citato, §. 132). È necessario esaminare se i tribunali nazionali abbiano raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi individuali concorrenti in gioco, vale a dire, da un lato, la libertà sessuale della ricorrente e, dall’altro, i diritti del coniuge di ottenere la fine del vincolo matrimoniale se ritiene che l'astinenza sessuale impostagli ne rende intollerabile la continuazione. A questo proposito, la Corte non ha escluso che il mantenimento forzato di un coniuge nell’unione nonostante l’accertamento di un’alterazione irrimediabile del vincolo coniugale possa, in determinate circostanze, causare una violazione eccessiva dei loro diritti (Ivanov e Petrova c. Bulgaria (dec.), n. 15001/04, § 61, 14 giugno 2011, e Babiarz, sopra citata, § 50 ; oir, anche, F. c. Svizzera, 18 dicembre 1987, § 38, serie A n. 128, e Aresti Charalambous c. Cipro (dec.), n. 43151/04, § 56, 19 luglio 2007). Nella misura in cui le ingerenze in questione incidono su uno degli aspetti più intimi della vita privata del ricorrente, la Corte ha ritenuto che il margine di apprezzamento lasciato agli Stati contraenti sia ristretto (Dudgeon, sopra citata, § 52, e S. e Marper c. Regno Unito [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, § 102, CEDU. 2008). Ricorda che solo ragioni particolarmente gravi possono giustificare un'ingerenza delle autorità pubbliche in materia di sessualità (Dudgeon, sopra citata, § 52, Smith e Grady, sopra citata, § 89, e KA e A.D. c. Belgio, sopra citata, § 84 ). Su questo punto, la fattispecie si differenzia nettamente dalla causa Babiarz, dove nessuno dei diritti fatti valere dai coniugi nell'ambito del procedimento di divorzio tra loro aveva tale natura o tale importanza (cfr. Babiarz, sopra citata, §§ 37 e 47). Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l'obbligo matrimoniale, come previsto dall'ordinamento giuridico interno, non prende in alcun modo in considerazione il consenso all'attività sessuale relazioni, anche se ciò costituisce un limite fondamentale all’esercizio della libertà sessuale altrui. A questo proposito, la Corte ha ricordato che qualsiasi atto sessuale non consensuale costituisce una forma di violenza sessuale (si veda, su questo punto, MC c. Bulgaria, sopra citata, § 163). Essa ritiene inoltre costantemente, dal punto di vista dell'articolo 8 da solo o in combinazione con l'articolo 3, che gli Stati contraenti debbano istituire e attuare un quadro giuridico adeguato che offra protezione contro gli atti di violenza che possono essere commessi da individui (Söderman, sopra citata, § 80 e riferimenti citati). Obblighi relativi alla prevenzione della violenza sessuale e domestica sono stati introdotti anche negli articoli 5 § 2 e 12 § 2 della Convenzione di Istanbul. Tuttavia, la Corte ha rilevato che l’obbligo controverso non garantisce il libero consenso ai rapporti sessuali all’interno della coppia. Questa norma giuridica ha una dimensione prescrittiva nei confronti dei coniugi, nella condotta della loro vita sessuale. Inoltre, la sua ignoranza non è priva di conseguenze giuridiche. Da un lato, il rifiuto di sottoporsi all’obbligo matrimoniale può, alle condizioni previste dall’articolo 242 del codice civile francese, essere considerato una colpa che giustifica la pronuncia del divorzio, come è avvenuto nella specie. D'altro canto, ciò può comportare conseguenze finanziarie e fornire motivi per un risarcimento. L'esistenza stessa di un siffatto obbligo matrimoniale è contraria sia alla libertà sessuale e al diritto di disporre del proprio corpo, sia all'obbligo positivo di prevenzione che grava sugli Stati contraenti in materia di lotta alla violenza domestica e sessuale. Se, da un lato, il Governo ha sostenuto che la criminalizzazione dei reati sessuali commessi all'interno della coppia è sufficiente per garantire la tutela della libertà sessuale di ciascuna persona, la Corte ha ritenuto che tale divieto penale non sia sufficiente a rendere inefficace l'obbligo civile introdotto dalla giurisprudenza. Ha osservato che quest'ultima è contraria ai progressi compiuti in materia penale, nonché agli impegni internazionali assunti dalla Francia per combattere tutte le forme di violenza domestica.
La Corte non può accettare che il consenso al matrimonio implichi il consenso a futuri rapporti sessuali. Una simile giustificazione eliminerebbe probabilmente la natura riprovevole dello stupro coniugale. Tuttavia, la Corte ha ritenuto da tempo che l’idea che un marito non possa essere perseguito per lo stupro della moglie è inaccettabile e contraria non solo ad una concezione civile del matrimonio ma anche e soprattutto agli obiettivi fondamentali della Convenzione, la cui essenza stessa è il rispetto della dignità umana e della libertà (SW c. Regno Unito, sopra citata, § 44, e CR c. Regno Unito, 22 novembre 1995, § 42, Serie A n. 335 -C). Agli occhi della Corte, il consenso deve riflettere la libera volontà di avere un rapporto sessuale specifico, nel momento in cui si verifica e tenendo conto delle sue circostanze.
Riferimenti Normativi: