libero accesso

Diritto processuale penale

Impugnazione

27 | 09 | 2021

Gli oneri motivazionali del giudice appello che riformi totalmente la decisione di primo grado

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 35586 del 2 luglio 2021 (dep. 27 settembre 2021), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi degli oneri motivazionali del giudice di secondo grado che riformi la decisione posta al suo vaglio.

Costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui il giudice di appello il quale riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare il ribaltamento del provvedimento impugnato (Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748).

Secondo la medesima direttrice ermeneutica, la Corte di legittimità, nella sua massima espressione nomofilattica, ha ribadito anche di recente che, sebbene non abbia l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive - e ciò in linea con il principio della presunzione di innocenza -, il giudice di appello, in caso di riforma della sentenza di primo grado, deve comunque offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della conclusione adottata in difformità da quella di primo grado (Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800). 

Ciò comporta l’obbligo, per il giudice di appello che riformi totalmente la decisione posta al suo vaglio, di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo egli limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato; né può ritenersi assolto il correlativo obbligo motivazionale, laddove il giudice della riforma inserisca nella struttura argomentativa della decisione posta al suo vaglio, genericamente richiamata, delle mere notazioni critiche di dissenso, senza riesaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio esaminato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo a quanto non sia condiviso, una nuova e compiuta struttura motivazionale (Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 2015, n. 10130; Cass. pen., sez. VI, 28 novembre 2013, n. 1253). 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 605 c.p.p.