Diritto processuale penale
Impugnazione
27 | 09 | 2021
Gli oneri motivazionali del giudice appello che riformi totalmente la decisione di primo grado
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 35586 del 2 luglio 2021 (dep. 27 settembre
2021), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi degli
oneri motivazionali del giudice di secondo grado che riformi la decisione posta
al suo vaglio.
Costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui il
giudice di appello il quale riformi totalmente la decisione di primo grado, ha
l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento
probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della
motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa
incompletezza o incoerenza, tali da giustificare il ribaltamento del
provvedimento impugnato (Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748).
Secondo la medesima direttrice ermeneutica, la Corte di legittimità, nella sua massima espressione nomofilattica, ha ribadito anche di recente che, sebbene non abbia l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive - e ciò in linea con il principio della presunzione di innocenza -, il giudice di appello, in caso di riforma della sentenza di primo grado, deve comunque offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della conclusione adottata in difformità da quella di primo grado (Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800).
Ciò comporta l’obbligo, per il giudice di appello che riformi totalmente la decisione posta al suo vaglio, di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo egli limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato; né può ritenersi assolto il correlativo obbligo motivazionale, laddove il giudice della riforma inserisca nella struttura argomentativa della decisione posta al suo vaglio, genericamente richiamata, delle mere notazioni critiche di dissenso, senza riesaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio esaminato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo a quanto non sia condiviso, una nuova e compiuta struttura motivazionale (Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 2015, n. 10130; Cass. pen., sez. VI, 28 novembre 2013, n. 1253).
Riferimenti Normativi: