Diritto processuale penale
Giudizio
22 | 01 | 2025
Appello cautelare e specificità del motivo di impugnazione
Daria Proietti
Con sentenza n. 2718 del 22 gennaio 2025, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che l'appello cautelare di cui all'art. 310 c.p.p. ha la fisionomia strutturale degli ordinari mezzi di impugnazione, è pacifico in giurisprudenza che si applicano a tale impugnazione le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 c.p.p.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2017, n. 9432). Una finalità che è tanto più stringente, in materia cautelare, in presenza di una motivazione del giudice che richiami evidenze di fatto di cui l'appellante chieda la rivisitazione con argomentazioni che toccano direttamente il merito della decisione. Va ricordato che la struttura delineata nel codice di rito in materia di impugnazioni cautelari è strutturata sul principio del doppio grado di giudizio, che trova la sua fonte, limitatamente al giudizio sulla responsabilità e colpevolezza nell'art. 2 del Protocollo n. 7 della CEDU, e, quindi, non applicabile alle misure cautelari. Cionondimeno il giudizio cautelare, così come strutturato, ammette, prima dell'intervento di legittimità della Corte di cassazione, la possibilità di un riesame della questione da parte di un diverso organo giudicante e, di conseguenza, tutte le questioni che hanno formato oggetto di esame del giudice di primo grado possano essere oggetto dell'esame del giudice dell'impugnazione che, sulla base della domanda della parte, riesamina sia il thema decidendum sia il thema probandum. La finalità critica, che al mezzo di impugnazione è correlata, impone, sul piano logico prima che giuridico, che i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Cass. pen., sez. VI, 1° ottobre 2013, n. 47546). Il requisito della specificità del motivo di impugnazione in relazione all'appello ha costituito un ricorrente e controverso tema della giurisprudenza di legittimità che, prima ancora della introduzione di tale requisito nel codice di rito (art. 581, comma 1, c.p.p.) ad opera dell'art. 1, comma 55, L. n. 103 del 23 giugno 2017, ne aveva affermato la configurabilità e la portata con la sentenza delle Sezioni Unite Galtelli (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2016, n. 8825), individuandolo come un problema che concerne uno dei più delicati snodi dell'intero sistema processuale penale, perché relativo all'ampiezza del "filtro", costituito dalla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, previsto dall'art. 591, comma 2, c.p.p. e ancorato ai requisiti formali e sostanziali cui deve sottostare l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione. Si tratta, a tutta evidenza, di un filtro, funzionale, sul piano generale, a ridurre le impugnazioni ma che assolve, sul piano teorico, ad una funzione di selezione dei temi della decisione di cui si chiede la revisione. Ed è per questo che i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), c.p.p., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della decisione di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello.
La giurisprudenza della Suprema Corte - che ha esaminato anche in tempi più recenti tale problematica con riferimento alla richiesta cautelare del Pubblico Ministero - ha ribadito, l'esattezza di tale impostazione con riguardo al requisito della specificità precisando che l'appello della parte pubblica non può limitarsi al mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, ed ha fatto salvo solo il caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del giudice per le indagini preliminari, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima (Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2024, n. 32355).