Diritto penale
Delitti
21 | 01 | 2025
Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: lo stato di necessità della vittima
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 2450 del 5 dicembre 2024-21 gennaio 2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è costruito come reato a fattispecie plurima ed è integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario, che, implicando la "reificazione" della vittima, ne comporta "ex se" lo sfruttamento, oppure dalla condotta di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, in relazione alla quale, invece, è richiesta la prova dell'ulteriore elemento costituito dalla imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima (Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 2015, n. 10426; conf. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2010, n. 24269). In particolare, la condizione personale della vittima del delitto di cui all'art. 600 comma 1, seconda parte, c.p., qualificabile come servitù, è caratterizzata da uno stato di soggezione continuativa, provocato e mantenuto con una delle modalità indicate al comma 2 della norma citata, ossia, "mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento della situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di danaro i di altri vantaggi a chi ha la autorità sulla persona", che si sostanzia nel costringere o indurre la persone stessa a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La tipizzazione della condotta punibile del delitto di riduzione o mantenimento in servitù è avvenuta, quindi, secondo una duplice direzione, ovvero attraverso la descrizione 1) delle modalità con le quali il soggetto attivo realizza la situazione di assoggettamento (violenza, minaccia, inganno, abuso di una situazione di vulnerabilità o, comunque, di necessità); 2) della destinazione (al lavoro, a prestazioni sessuali non consenzienti, all'accattonaggio), riservata alla persona sfruttata, con l'aggiunta di una clausola di chiusura (“o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento") tale da escludere che l'elenco sia da considerare tassativo (Cass. pen., sez. V, 2 maggio 2024, n. 26143). Per la configurabilità del delitto di riduzione in stato di servitù è, di conseguenza, richiesta, prim'ancora che la prova dell'imposizione al soggetto passivo di prestazioni integranti una delle forme di sfruttamento enumerate dalla disposizione di cui all'art. 600, comma 1, seconda parte, c.p. (Cass. pen., sez. V, 25 gennaio 2022, n. 9404; Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 2015, n. 10426), la dimostrazione che il soggetto agente ha ridotto o mantenuto la persona sfruttata in uno stato di soggezione continuativa tramite le modalità indicate nella disposizione di cui all'art. 600, comma 2, c.p.. Tanto esige che il giudice di merito esamini il complesso delle relazioni intercorse fra colui che subisce la soggezione continuativa, la quale costituisce elemento di fattispecie in cui si incentra il nucleo di offensività del reato: ossia la sottoposizione della persona all'altrui potere di disposizione, ce si estrinseca nell'esigere, con violenza fisica o psichica o con approfittamento di una posizione di debolezza, prestazioni sessuali o lavorative o l'accattonaggio o nell'imporre, con le stesse modalità, ulteriori obblighi di facere. Come chiarito dalla Suprema Corte, il reato di riduzione in schiavitù, integrato anche da una compressione significativa della libertà di autodeterminazione della persona, non richiede la totale privazione della libertà personale (Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2020, n. 15662), essendo sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione delle persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione richiesto dalla norma incriminatrice, dovendo questo rapportarsi al vulnus arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione. Ne consegue che la soggezione continuativa non viene meno in presenza di una limitata autonomia della vittima che non intacchi il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggettivo attivo del reato (Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2013, n. 25408; conf. Cass. pen., sez. V, 18 novembre 2010, n. 2775).
La giurisprudenza ha pure fornito la chiave interpretativa della situazione di necessità della vittima, che, in tema di riduzione o mantenimento in servitù, costituisce il presupposto della condotta approfittatrice del soggetto agente, da porsi in relazione, non con lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., quanto piuttosto alla nozione di bisogno delineata in tema di usura aggravata ( art. 644, comma 5, n. 3, c.p.) o allo stato di bisogno utilizzato nell'istituto della rescissione del contratto (art. 1418 c.p.), di modo che detta condizione deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, coincide con la definizione di "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la legge n. 228 del 2003 ha voluto dare attuazione (cfr. Cass. pen., sez. III, 26 ottobre 2006, n. 2841; Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 2006). In tal senso, nell'ambito della disciplina convenzionale, rileva anche la direttiva comunitaria 2012/29/UE, nella quale sono declinati gli indicatori delle vittime particolarmente vulnerabili, intese, in sostanza, come persone che si trovino in una situazione esistenziale che non consente altra effettiva e accettabile scelta di vita, se non cedendo all'abuso di cui sono vittime. Da siffatta indicazione, proviene, d'altro canto, la stessa definizione di vittima vulnerabile che si rinviene nel D.L.vo n. 24/2014, in cui sono comprese le vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si ha approfittamento della situazione di vulnerabilità della persona offesa - la quale può, ovviamente essere preesistenti o, comunque, indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, posto che la stessa deve essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l'hanno generata - anche quando l'autore del reato, conscio della condizione di debolezza fisica, psichica o esistenziale della persona offesa, se ne sia subdolamente avvalso per accedere alla sua sfera interiore, manipolandone la capacità critica e tensioni emotive e, per tale via, inducendola in uno stato di remissività, così da ridurla a mezzo per soddisfare più agevolmente il proprio proposito di sfruttamento.
Per la Suprema Corte, dunque, deve ritenersi integrato li delitto di riduzione o mantenimento in servitù allorché il soggetto attivo, approfittando della condizione di vulnerabilità della vittima – eventualmente preesistente e determinata da situazione di inferiorità fisica, psichica o di precarietà esistenziale – l'abbia ridotta e mantenuta in uno stato di soggezione psicologica continuativa, della quale si sia valso per sfruttarla sul piano lavorativo o per imporle altri obblighi di facere.
Riferimenti Normativi: