Diritto penale
Delitti
27 | 09 | 2021
Ancora sui rapporti tra il reato di millantato credito e quello di traffico di influenze illecite
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 35581 del 12 maggio 2021 (dep. 27 settembre
2021), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la
questione assai dibattuta, sia in giurisprudenza che in dottrina, relativa alla
continuità normativa tra il delitto di millantato credito, di cui all'abrogato
art. 346 c.p. e quello di traffico di influenze illecite, previsto dal
successivo art. 346-bis, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e poi
modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.
Le ragioni che alimentano il dibattito sul punto sono
sostanzialmente due: a) l'estensione della penale rilevanza, da parte dell'art.
346-bis, alla condotta del c.d. "compratore di fumo", il quale,
invece, nella vigenza dell'art. 346, veniva considerato non meritevole di pena;
b) con specifico riguardo all'ipotesi del secondo comma dell'art. 346, la
scomparsa, nel testo dell'art. 346-bis, dell'espresso riferimento al «pretesto»
di dover comprare il favore dell'agente pubblico.
Sul primo punto, la Suprema Corte richiama le osservazioni
che hanno condotto le Sezioni unite della Corte (Cass. pen., sez. un., 24
ottobre 2013, n. 12228) a ravvisare continuità normativa tra la previgente concussione
per induzione e la nuova fattispecie di induzione indebita ex art. 319-quater c.p.:
anche quest'ultima norma, infatti, al pari di quella dell'art. 346-bis, è stata
introdotta dalla c.d. "Legge Severino", col dichiarato intento di colpire
le "zone grigie" dei rapporti tra cittadini e pubblici
amministratori, al fine di preservare non solo il buon andamento e
l'imparzialità dell'apparato amministrativo, ma anche la sua reputazione, e
perciò considerando meritevole della sanzione penale pure la condotta di coloro
che approfittino, a vario titolo ed in vari modi, dell'infedeltà dell'agente
pubblico. Come osservato dalle Sezioni Unite, la previsione della punibilità
del soggetto indotto non investe direttamente la struttura tipica del reato, ma
interviene soltanto al suo esterno, essendo perciò rimasto immutato il volto
strutturale dell'abuso induttivo. Si
tratta di considerazioni che perfettamente si attagliano anche al rapporto tra
le due fattispecie degli artt. 346 e 346-bis c.p., dal momento che anche
quest'ultima, così come quella del precedente art. 319-quater, è stata
introdotta per estendere l'area della rilevanza penale, senza alcun intento
selettivo rispetto alle situazioni già sanzionate. Non vi può essere dubbio,
dunque, sul rapporto di continuità normativa tra le due fattispecie.
Riguardo al secondo dei punti controversi, uno dei principali argomenti a sostegno della tesi della discontinuità normativa, quanto meno con riferimento all'ipotesi del comma 2 dell'art. 346 c.p., risiede proprio nella non sovrapponibilità delle due fattispecie quanto alle modalità della condotta del "venditore di fumo". Si sostiene, infatti, che, nella condotta tipizzata dall'art. 346-bis stesso codice, non rientrerebbe quella di chi, mediante inganno, riceva o si faccia dare o promettere danaro od altra utilità, «col pretesto» di dover comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare (Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2019, n. 5221).
Tuttavia, la Suprema Corte dichiara di non aderire a tale impostazione: anzitutto, e contrariamente a quanto potrebbe apparire prima facie, non le è di conforto il testo normativo. Diversamente dall'art. 346 c.p., infatti, che aveva incentrato il precetto sulle modalità della condotta («col pretesto»), l'art. 346-bis c.p. ha costruito la disposizione in chiave teleologica («per remunerarlo»), dando rilievo alla direzione della condotta piuttosto che alle sue forme. Ma, a sostegno della tesi del Collegio, milita altresì un argomento di natura sistematica: laddove escluse dal novero di quelle sanzionate dall'art. 346-bis, cit., infatti, le condotte già previste e punite dal secondo comma dell'abrogato art. 346, dovrebbero rientrare nel paradigma normativo dell'art. 640 c.p. Ma, se così fosse, l'effetto sarebbe quello di un ribaltamento in frontale contrasto con le sue dichiarate intenzioni e con l'oggettiva portata della novella del 2012. Infatti, se sussunta nella fattispecie della truffa, la condotta di cui si tratta sarebbe punita meno gravemente rispetto a quanto sarebbe avvenuto nella vigenza dell'art. 346 cit.. Ma non solo: la relativa pena edittale sarebbe inferiore anche a quella prevista dall'introdotto art. 346-bis c.p. per l'ipotesi della remunerazione del mediatore, che, invece, dal previgente art. 346 c.p. (primo comma) era sanzionata meno gravemente e, dunque, ritenuta espressiva di un minor disvalore penale.
Riferimenti Normativi: