Diritto amministrativo

21 | 01 | 2025

Misure di prevenzione e condanna per traffico illecito di rifiuti

Emiliano Chioffi

Con sentenza n. 404 del 21 gennaio 2025, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, stante il tenore testuale dell'art. 67, comma 8, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, gli effetti interdittivi propri delle misure di prevenzione sono fatti discendere in via automatica dalla presenza di condanne definitive o non definitive, purché confermate in grado di appello, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.. I reati indicati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. sono considerati dal legislatore quali aventi una specifica valenza nel contrasto alla mafia in quanto per tali reati si attribuiscono le funzioni di pubblico ministero ai magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia.

Altresì, l’elenco dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cit. è richiamato da varie disposizioni, sia interne al codice di procedura penale che esterne ad esso, al fine di sottoporre detti reati ad un regime di particolare rigore [ad es. in punto di: proroga delle indagini preliminari (art. 406, comma 5-bis c.p.p.), regime delle misure cautelari personali (art. 275, comma 3 c.p.p.), riti alternativi (art. 444, comma 1 -bis c.p.p.), requisiti della prova (art. 190 -bis c.p.p.), rogatorie (art. 724, comma 9, c.p.p.; art. 727, comma 8, c.p.p.), regime della prescrizione (art. 157, comma 6 c.p.; art. 160, comma 3 c.p.; art. 161 c.p.), operazioni sotto copertura (art. 9 L. 146/2006), indagini tributarie (art. 25 L. 646/1982)]. Detti reati sono presi in considerazione anche dalla disciplina delle misure di prevenzione e, in particolare, oltre che dall’art. 67, comma 8, dall’art. 84, D.L.vo n. 159/2011 che prevede che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono desunte anche dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per detti delitti. Il Consiglio di Stato è consapevole del dibattito presente in dottrina e in giurisprudenza circa i dubbi relativi all’inserimento del reato di traffico illecito di rifiuti all’interno dell’elenco di cui all’art. 51, comma 3-bis, cit. e, in particolare, alla possibilità che da tale inserimento discendano le conseguenze applicative di cui sopra anche laddove detto reato non si manifesti nella forma associativa (cfr. Tar Piemonte, ord. 29 aprile 2021, n. 142 che aveva sollevato sul punto una questione di costituzionalità poi dichiarata inammissibile, per ragioni di rito, da Corte Cost., 10 maggio 2022, n. 118). Il reato di traffico illecito di rifiuti, prima previsto dall’art. 260 Cod. ambiente e ora contenuto all'art. 452-quaterdecies c.p., punisce colui “che al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”. Per l’integrazione della fattispecie sono quindi necessarie condotte plurime, che si inseriscano nell’ambito di una struttura organizzativa e che abbiano ad oggetto “ingenti quantità” di rifiuti. Il reato di cui all’art. 260 cit. era inserito testualmente nell’elenco di cui all’art. 52, comma 3-bis, c.p.p. come fattispecie a rilevanza autonoma che, quindi, faceva di per sé sorgere la competenza, nell’ambito del procedimento penale, della direzione distrettuale antimafia (la situazione è poi mutata a seguito di novelle del 2018 che hanno abrogato l’art. 260 Cod. ambiente, hanno trasfuso il reato all’art. 452-quaterdecies c.p. e hanno modificato l’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. nel senso di radicare la competenza della direzione distrettuale antimafia laddove, per quanto qui rileva, si proceda per detto reato unitamente a quello di cui all’art. 416 c.p.). La Corte Costituzionale, con la sent. 30 luglio 2021, n. 178, ha esaminato la questione di costituzionalità riguardante l’art. 67, comma 8, cit. nella parte in cui faceva discendere gli effetti “automatici” di cui si è detto, oltre che dalla presenza di condanne per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., anche per i reati previsti dall'art. 640, secondo comma, numero 1), c.p. (truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico) e dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Nel dichiarare l’illegittimità di dette previsione per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., la Corte costituzionale ha dato rilevanza all’estraneità di tali ultime fattispecie dall’elenco di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. La Consulta ha osservato che “gli altri casi previsti dalla disposizione censurata, cioè quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., hanno una specifica valenza nel contrasto alla mafia, tant'è che essi vengono qui elencati allo scopo di attribuire le funzioni di pubblico ministero ai magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia… tali fattispecie delittuose hanno in gran parte natura associativa oppure presentano una forma di organizzazione di base (come per il sequestro di persona ex art. 630 c.p.) o comunque richiedono condotte plurime (come per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.), oltre a prevedere pene che possono essere anche molto alte”. La stessa Corte costituzionale, pertanto, ha evidenziato, sia pure in via di obiter, come il reato di traffico illecito di rifiuti presenti una valenza nel contrasto alla criminalità organizzata, ancorché non rappresenti sempre un reato-fine dei delitti associativi. Difatti, non tutti i fatti di reato riconducibili alle fattispecie elencate all’art. 51, comma 3-bis, cit. sono sempre espressione di fenomeni mafiosi ovvero di altre forme di criminalità organizzata. Tuttavia, il legislatore individua tali delitti come “reati spia” di un possibile, ancorché non certo e non presente in ogni caso, collegamento con tali fenomeni e, pertanto, vi fa conseguire un regime particolarmente severo. Per quanto qui interessa, il legislatore prevede che, in caso di condanna per uno di detti reati, consegue per il reo l’impossibilità di ottenere provvidenze pubbliche. Si tratta di misura severa ma che si giustifica alla luce della sottesa finalità (cautelare, e non sanzionatoria come si è detto) di evitare che le risorse pubbliche possano andare a finanziare forme di criminalità organizzata. Pertanto, non è irragionevole la scelta del legislatore di far conseguire alla condanna penale per il reato di traffico illecito di rifiuti la revoca delle agevolazioni pubbliche conseguite dal condannato.