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Diritto civile

Obbligazioni

26 | 03 | 2021

Il principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale

Valerio de Gioia

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 26 marzo 2021, n. 8622, ha chiarito quali danni possano essere risarciti ai familiari in caso di  morte di un congiunto (c.d. "danno parentale”) a seguito di un sinistro stradale.

In particolare, si è posta la questione se, al danno correlato al dolore per la perdita del familiare, debba essere aggiunto quello "esistenziale" conseguente allo "sconvolgimento” della vita familiare per effetto della dipartita del congiunto.

Sotto un profilo definitorio, con il termine danno esistenziale si fa riferimento, in generale, al peggioramento della qualità della vita provocata dalla forzata rinuncia ad attività non remunerative, fonti di benessere per il danneggiato: ossia nella “somma di ripercussioni relazionali di segno negativo, tali da capovolgere o quantomeno modificare” in peggio l’"agenda” della esistenza della persona danneggiata, o, se si preferisce, la “sua qualità della vita”.

I confini di tale danno risarcibile sono delimitati, da un lato, dal danno biologico e dall’altro dalla sofferenza di tipo morale: il danno esistenziale è danno, provocato dalla lesione di un bene diverso dalla salute, che mette il soggetto passivo nella condizione di non fare più qualcosa che egli faceva prima di essere attinto dall’atto illecito del danneggiante; viene cioè in rilievo un pregiudizio che peggiora in maniera oggettiva le sue condizioni di vita.

Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti/danneggiati, rispettivamente, madre convivente e sorella della vittima, hanno censurato la sentenza del giudice di merito nella parte in cui ha liquidato il danno correlato al dolore per la perdita del congiunto ma non anche quello "esistenziale", conseguente all'"alterazione" e allo "sconvolgimento di vita".

La Suprema Corte ha confermato la sentenza spiegando che il danno conseguente alla morte di un congiunto (o "danno parentale") consiste, di per sé, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia – al tempo stesso e congiuntamente – nella sofferenza interiore e nell'alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite; entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi, benché suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. 901/2018; Cass. 7513/2018; Cass. 2788/2019; Cass. 28989/2019, e ancora, più di recente, da Cass. 8887/2020 –, sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, cosicché il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un'inammissibile duplicazione risarcitoria.

Del resto, prosegue la Corte, è ormai invalso il principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale che esclude che, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo, possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass. n. 30997/2018, conforme a Cass. 25351/2015). 

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in conclusione, in assenza di lesione alla salute, ogni vulnus arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. 23469/2018).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 29 Cost.
  • Art. 2059 c.c.