Diritto penale
Delitti
14 | 01 | 2025
Violenza sessuale: la Corte EDU sulle denunce tardive delle vittime
Isabella Tokos
Con sentenza del 14 gennaio 2025, relativa alla causa N.Ö.
c. Turchia, la seconda sezione della Corte EDU ha esaminato la rilevanza che i
ritardi nelle denunce di violenze sessuali da parte delle vittime possono
assumere nella valutazione dei tribunali e delle corti nazionali, nel rispetto
dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà fondamentali («Convenzione EDU» o «CEDU»).
La Corte ha affermato innanzitutto che, mentre la scelta dei
mezzi da impiegare per garantire l’osservanza dell'art. 8 rientra in linea di
principio nel margine di apprezzamento dello Stato, un'efficace deterrenza
contro condotte gravi come lo stupro, in cui sono in gioco valori fondamentali
e aspetti essenziali della vita privata, richiede disposizioni di diritto
penale efficaci (si veda M.C. c. Bulgaria, n. 39272/98 , §§ 149 152, CEDU
2003-XII), oltre alla criminalizzazione e l'efficace perseguimento di tutti gli
atti sessuali non consensuali (E.G. c. Repubblica di Moldavia, n. 37882/13 , §
39, 13 aprile 2021 con ulteriori riferimenti).
Affinché un’indagine sia efficace, essa deve essere
sufficientemente approfondita e obiettiva. Le autorità devono adottare tutte le
misure ragionevoli a loro disposizione per ottenere prove relative al reato in
questione, come, ad esempio, l'acquisizione di dichiarazioni di testimoni,
l'ottenimento di perizie e la raccolta di prove forensi (si vedano, tra le
altre, le sentenze MN c. Bulgaria, n. 3832/06, § 39, 27 novembre 2012, e W. c.
Slovenia, n. 24125/06, § 64, 23 gennaio 2014). Qualsiasi indagine dovrebbe, in
linea di principio, essere in grado di condurre all'accertamento dei fatti del
caso, all'identificazione e, quando necessario, alla punizione dei responsabili
di un reato. Secondo la Corte, non si tratta di un obbligo di risultato, ma di
un obbligo di mezzi, poiché, sebbene questo requisito non imponga l'obbligo per
tutti i procedimenti penali di concludersi con una condanna, o addirittura con
una pena specifica, i tribunali nazionali non devono, in nessuna circostanza,
essere disposti a consentire che la sofferenza fisica o psicologica rimanga
impunita (si veda X c. Grecia, n. 38588/21, § 69, 13 febbraio 2024).
Di fronte a due versioni contrastanti degli eventi oggetto
di denuncia e a poche prove “dirette”, come tracce di violenza o testimoni
diretti, la presenza di più versioni inconciliabili dei fatti richiede una
valutazione contestualizzata della credibilità delle dichiarazioni rese e la
verifica di tutte le circostanze (si rinvia ai già menzionati casi M.C. v.
Bulgaria, § 181, e X c. Grecia, § 79). In questo contesto, laddove la questione
della mancanza di consenso della vittima sia un aspetto chiave per l'indagine,
ne consegue che le autorità devono, tra l'altro, rivolgere la loro attenzione
alla credibilità di ciascuna parte e all'attendibilità delle loro
dichiarazioni.
La Corte si è dunque interrogata se l’attesa di un tempo considerevole prima della denuncia dell’accaduto possa costituire un elemento che incide sulla credibilità e sull’attendibilità del racconto della vittima, soprattutto nei casi in cui le norme penali nazionali non prevedano l’obbligo per la vittima di violenza sessuale di sporgere denuncia senza indugi.
La Corte ha osservato, in questo contesto, che le ipotesi o i pensieri stereotipati su come una vittima di violenza sessuale dovrebbe comportarsi non sono appropriati e che l'indagine sugli atti di violenza sessuale potrebbe richiedere una valutazione contestualizzata ai fatti del caso. Proprio come nel caso della violenza domestica, i casi di violenza o molestie sessuali non sempre vengono alla luce, poiché, secondo la Corte, continuano a essere significativamente poco denunciati: infatti, tali casi spesso si verificano nel contesto di relazioni personali, come sul posto di lavoro, e a porte chiuse, il che rende ancora più difficile per le vittime addurre prove (si veda C. v. Romania, n. 47358/20, § 79, 30 agosto 2022). In particolar modo quando l’indagato risulta essere, in ambito lavorativo, il superiore della vittima, i timori di perdere il lavoro o di poter subire rappresaglie, sommati ad altri fattori psicologici correlati al trauma, possono svolgere un ruolo decisivo sulla decisione di una vittima di procedere o meno con la presentazione di una denuncia. Di conseguenza, una valutazione contestualizzata richiede ai tribunali nazionali di considerare la rilevanza del tempismo della denuncia unitamente ad altre prove nel fascicolo del caso: la mancata esecuzione di questa analisi dettagliata riflette un ragionamento inadeguato da parte del tribunale di primo grado e un approccio incompatibile con la tutela prevista dall'art. 8.
Riferimenti Normativi: