Diritto penale
Delitti
17 | 01 | 2025
Violenza sessuale: sufficiente che il rapporto sessuale sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 2055 del 3 dicembre 2024-17 gennaio 2025, la
terza sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sulla questione della assenza
di dissenso espresso da parte della persona offesa vittima del delitto di violenza
sessuale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., ex
multis, Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2016, n. 22127) «integra l'elemento
oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva
della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza
di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere
in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona
offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità
degli atti compiuti sulla sua persona (fattispecie in tema di atti sessuali
realizzati nei confronti di una persona dormiente)». Ancora, si è affermato (Cass.
pen., sez. III, 17 dicembre 2019, n. 12628) che «non è ravvisabile in alcuna
fra le disposizioni legislative introdotte a seguito dell'entrata in vigore
della L. n. 66 del 1996, [...] un qualche indice normativo che possa imporre, a
carico del soggetto passivo del reato [...] un onere, neppure implicito, di
espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera
di intimità sessuale, dovendosi al contrario ritenere [...] che tale dissenso
sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell'esclusione
dell'offensività della condotta, una manifestazione di consenso del soggetto
passivo che quand'anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che
consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita (Cass. pen., sez. III, 9 marzo
2016, n. 49597)».
Tale interpretazione appare anche conforme alla Convenzione
di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(sottoscritta dall'Italia li 27 settembre 2012 e ratificata in Italia con .I n.
77/2013, cui ha aderito altresì l'Unione europea in data 1° giugno 2023), li
cui articolo 36 impegna gli Stati a punire qualsiasi «atto sessuale non
consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale» nonché «altri atti
sessuali compiuti su una persona senza li suo consenso», nonché alla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, la quale ha
reiteratamente affermato che gli articoli 3 e 8 della relativa Convenzione
richiedono «un obbligo positivo agli Stati di adottare disposizioni di diritto
penale che criminalizzino e puniscano efficacemente qualsiasi atto sessuale non
consensuale, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica» (v., ex
plurimis, Z. c. Repubblica Ceca, n. 37782/2021, 20 giugno 2024; Vuckovic v.
Croazia, n. 15798/20, 12/12/2023; E.G. v. Repubblica Moldava, n. 37882/13, §
39, 13 aprile 2021; J.L. c. Italia, n. 5671/16, 27 maggio 2021; Z. v. Bulgaria,
n. 39257/17, § 67, 28 maggio 2020; Y. c. Bulgaria, n. 41990/18, § 95, 20 febbraio
2020; M.G.C. v. Romania, n. 61495/11, § 59, 15 March 2016; ma soprattutto M.C.
.c Bulgaria, n. 39272/98, 4 marzo 2004, § 166, vero e proprio leading case,
secondo cui «gli obblighi positivi degli Stati membri ai sensi degli articoli 3
e 8 della Convenzione devono essere considerati come un obbligo di penalizzare
e perseguire efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche in
assenza di resistenza fisica da parte della vittima»).
Inoltre, con riferimento a casi quale quello in parola, la Suprema Corte ritiene che li mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge in costanza di convivenza (ma il discorso può essere esteso al convivente more uxorio), non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali (Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17676). Ancora, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di reati sessuali l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali (come nel caso di coniuge maltrattato) da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva (Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2021, n. 19611; Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2013, n. 149085; Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2014, n. 967). Perciò, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto li tempo, dall'inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 1994, n. 3141; Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2022, n. 3969).