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Diritto processuale penale

Giudizio

07 | 01 | 2025

Presunzione di innocenza nella giurisprudenza europea: la Corte EDU sulla violazione dell’art. 6 § 2 della Convenzione

Isabella Tokos

Con sentenza del 7 gennaio 2025, relativa alla causa Yoncheva c. Bulgaria, la terza sezione della Corte EDU si è espressa in materia di presunzione di innocenza ai sensi dell’art. 6 § 2 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali («Convenzione EDU» o «CEDU»).

La Corte ha ricordato innanzitutto che la presunzione di innocenza sancita dall'art. 6 § 2 rientra tra gli elementi dell'equo processo penale richiesti dall'art. 6 § 1. Alla luce dell’art. 6 § 2, “[o]gni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”, pertanto, la presunzione di innocenza viene violata ogniqualvolta una dichiarazione o una decisione ufficiale riguardante un imputato rifletta il sentimento che egli sia colpevole, mentre la sua presunta colpevolezza non sia stata ancora legalmente accertata. Anche in assenza di una constatazione formale, è sufficiente fornire ragioni che suggeriscano che il magistrato o l'agente dello Stato consideri l'interessato colpevole e l'espressione prematura di tale opinione da parte del tribunale stesso viola incontestabilmente la presunzione di innocenza (si vedano, tra gli altri, Deweer c. Belgio, 27 febbraio 1980, § 56, serie A n. 35; Minelli c. Svizzera, 25 marzo 1983, §§ 27, 30 e 37, serie A n. 62; Allenet de Ribemont c. Francia, 10 febbraio 1995, serie A n. 308, §§ 35-36; Daktaras c. Lituania, n. 42095/98, §§ 41-44, CEDU 2000-X; Matijašević c. Serbia, n. 23037/04, § 45, CEDU 2006-X).     

Inoltre, occorre distinguere tra decisioni o dichiarazioni che esprimono la colpevolezza dell'interessato e quelle che descrivono semplicemente uno “stato di sospetto”. I primi violano la presunzione di innocenza, mentre i secondi sono stati considerati accettabili in diverse situazioni esaminate dalla Corte (in particolare, nei casi Lutz c. Germania, 25 agosto 1987, § 62, serie A n. 123 e Leutscher c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996, § 31, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-II). 

La Corte ha aggiunto che la libertà di espressione, garantita dall'art. 10 della Convenzione EDU, include certamente la libertà di ricevere e comunicare informazioni. L’art. 6 § 2 non può, dunque, impedire alle autorità di informare il pubblico sulle indagini penali in corso. Si richiede, tuttavia, che lo facciano con tutta la discrezione e la riservatezza richieste dal rispetto della presunzione di innocenza (si veda la sentenza Allenet de Ribemont c. Francia, 10 febbraio 1995, sopra citata).

Molto rilevante, secondo la Corte, il linguaggio utilizzato nei comunicati stampa: appellativi quali “complice”, conclusioni categoriche che l’imputato sia a conoscenza del fatto o che lo abbia commesso, e, più genericamente, qualsiasi espressione tale da turbare l’equilibrio tra il diritto alla presunzione di innocenza dell’imputato e il dovere spettante alle autorità di informare il pubblico sui procedimenti penali in corso rappresentano casi di violazione dell’art. 6 § 2 della Convenzione EDU. Particolare enfasi viene data anche alla portata della diffusione dei comunicati stampa mediante gli strumenti di comunicazione impiegati (ad esempio media e stampa), nonché alla notorietà del soggetto imputato coinvolto, che può contribuire ad esacerbare il dannoso effetto della violazione della presunzione di innocenza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 6, c.e.d.u.