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Diritto penale

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02 | 09 | 2021

Facebook: la mancata eliminazione di commenti che incitano all’odio giustificano la sanzione penale inflitta al titolare dell’account

Denise Campagna

La quinta sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), con sentenza del 2 settembre 2021, ha escluso che la Francia abbia violato l’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela la libertà di espressione.

Il ricorrente – all’epoca dei fatti deputato eletto a livello locale e candidato alle elezioni legislative – è stato condannato in sede penale per istigazione all’odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone ovvero di una persona in ragione di una determinata religione, in quanto non ha prontamente eliminato dei commenti pubblicati da terzi sulla bacheca del suo account Facebook, liberamente accessibile al pubblico e utilizzato durante la campagna elettorale.

La Corte Europea ha constatato che le parti in causa erano concordi nel riconoscere che la condanna penale del ricorrente ha costituito un’ingerenza nell’esercizio del suo diritto alla libertà di espressione. Tuttavia, tale ingerenza viola l’art. 10 della Convenzione, a meno che non sia “prevista dalla legge”, diretta a tutelare uno o più scopi legittimi previsti dal comma 2 di tale articolo e “necessaria” in una società democratica.

I commenti in questione erano chiaramente illeciti: le autorità giudiziarie nazionali hanno stabilito che essi hanno definito chiaramente il gruppo di persone di fede musulmana al quale erano diretti, associandolo alla delinquenza e insicurezza della citta di Nîmes; il loro senso e la loro portata tendevano a suscitare un forte sentimento di rifiuto, ostilità e odio contro le persone di confessione musulmana, reale o supposto. Tali commenti sono stati pubblicati sulla bacheca dell’account Facebook del ricorrente, utilizzato nell'ambito di una campagna elettorale, forma espressiva finalizzata a raggiungere l'elettorato in generale, e quindi l'intera popolazione. Il fatto che il ricorrente sia stato eletto, poi, non può essere considerato una circostanza attenuante della sua responsabilità: egli non è stato criticato per aver esercitato il suo diritto alla libertà di espressione nell’ambito del dibattito politico, ma per la sua mancanza di vigilanza e reazione a determinati commenti pubblicati sulla bacheca del suo account Facebook.

I giudici di Strasburgo hanno esaminato il comportamento del ricorrente solo nel periodo successivo alla pubblicazione dei commenti illeciti in quanto non è stato possibile stabilire se fosse stato preventivamente informato sul loro contenuto. È stato ritenuto responsabile in qualità di produttore di un sito di comunicazione al pubblico online: la pubblicazione di messaggi inviati da alcuni utenti di internet e la mancata rimozione di quelli illegali hanno comportato la sua responsabilità. Benché ritenuto “autore” dalla legge e sanzionato penalmente come tale dai tribunali interni, il ricorrente è stato accusato di un comportamento distinto da quello degli estensori dei commenti, condannati in altra sede. Secondo la Corte Europea, è legittimo ritenere che lo status di titolare della bacheca del proprio account Facebook comporti specifici obblighi, in particolare quando si decide di non limitarne l'accesso ma scegliendo, invece, di renderlo accessibile a tutti. Ciò è particolarmente vero in un contesto suscettibile di veder comparire osservazioni palesemente illegittime, come quello di specie. È vero che il diritto e la prassi nazionali dovrebbero fare una chiara distinzione tra la responsabilità dell'autore di espressioni di incitamento all'odio e l'eventuale responsabilità dei media e dei professionisti dei media che contribuiscono alla diffusione di tali espressioni nell'ambito della loro missione di pubblicazione di informazioni e idee su questioni di interesse pubblico. In questo caso, tuttavia, i commenti erano chiaramente illegali e anzi contrari ai termini di servizio di Facebook. 

Considerando le circostanze specifiche del caso, la Corte EDU ha ritenuto che la decisione dei tribunali nazionali di condannare il ricorrente, per la sua mancata tempestiva cancellazione delle osservazioni illegittime pubblicate da terzi sulla bacheca del suo account Facebook, utilizzato nel contesto della sua campagna elettorale, si è basata su motivi pertinenti e sufficienti. Pertanto, l'ingerenza contestata è stata ritenuta “necessaria in una società democratica” e l’art. 10 della Convenzione non è stato violato dallo Stato convenuto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 10 CEDU