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Diritto penale

Reati in generale

02 | 01 | 2025

L’applicabilità al delitto di rapina della circostanza aggravante dell'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 36 del 15 ottobre 2024-2 gennaio 2025, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11-ter c.p. (l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione) al delitto di rapina. La Suprema Corte ha spiegato che, nel passaggio del disegno di legge (che sarebbe poi esitato nella L. n. 90 del 2009) dalla Camera al Senato, il tenore della disposizione (all'epoca art. 14 del DDL intitolato "ulteriori modifiche al codice penale") era stato modificato nel senso che, mentre in precedenza il comma 11-ter aveva contemplato una aggravante per "... l'aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado", nel passaggio al Senato la formulazione della norma era stata modificata prevedendo un aggravamento della pena per "... aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e formazione". Si tratta, pertanto, di stabilire se l'inserimento della indicazione relativa al "delitto contro la persona" (in luogo del più generico "fatto") debba essere inteso nel senso che l'aggravante di nuovo conio possa essere applicata solo ed esclusivamente ai reati "contro la persona" ovvero a quelli contemplati nella relativa collocazione codicistica; oppure se, diversamente, possa e debba riguardare tutti i reati che, pur collocati in altri settori del codice, sono comunque strutturati contemplando una condotta di offesa alla persona, sia pure in termini concorrenti con la offesa di altri beni.

I giudici di legittimità hanno stimato più opportuno percorrere questa seconda opzione che, precisano, non implica affatto una interpretazione "analogica" che, come è evidente, sarebbe vietata in ambito penale, limitandosi a privilegiare una lettura della disposizione normativa alla luce dei comuni criteri dettati in materia di interpretazione della legge. Ecco, allora, che, sotto il profilo strettamente letterale, balza agli occhi il fatto che, nello stesso art. 3, L. 94 del 2009, in cui sono stati ricondotti tutti gli interventi correttivi operati nell'occasione sul codice penale, il legislatore, dove aveva voluto riferire l'aggravante a specifici reati, lo aveva fatto con riferimento specifico al titolo del reato ovvero alla collocazione codicistica (cfr., comma 1, laddove ha sostituito l'art. 36 della legge 104 del 1992 "quando i reati di cui all'art. 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché reati di cui alla legge 20 febbraio 1958 n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà"). All'interno dello stesso art. 61 c.p., frutto di plurime e ricorrenti interpolazioni, il legislatore ha d'altra parte utilizzato espressioni di volta in volta diverse: così, ai numeri 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies, introdotti, rispettivamente, con la legge 199 del 2010, con la legge 119 del 2013 (di conversione del DL 93 del 2013), e dalla L. n. 3 del 2018, ha riferito le aggravanti ivi contemplate ai "... delitti non colposi". Più in particolare, il n. 11-quinquies prevede un aggravamento della pena "... nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale" quanto il fatto sia commesso "... in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza". La L. n. 24 del 2024 ha inoltre introdotto il n. 11-nonies che riferisce l'aggravante comune ai delitti "... commessi con violenza e minaccia" in danno di "un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni" replicando la medesima espressione utilizzata dalla L. 113 del 2020 che aveva a sua volta introdotto il n. 11-octies per i delitti commessi "con violenza e minaccia" in danno di esercenti le professioni sanitarie o socio sanitarie ovvero di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali a tali professioni o attività. A fianco della variegata tecnica normativa che, di per sé, non consente di attribuire all'espressione utilizzata dal legislatore del 2009 il significato suggerito dalla difesa, rileva, tuttavia, la "ratio" dell'aggravante che è stata inserita, come si legge nei lavori preparatori, con la finalità di apprestare una maggiore tutela ai minori, inserendosi nell'ambito di una serie di interventi che avevano riguardato sia le circostanze aggravanti comuni che l'introduzione di due nuove aggravanti specifiche rispettivamente per il delitto di atti osceni e per il delitto di violenza sessuale (cfr., comma 22 e comma 23 dell'art. 3) e, inoltre, con portata estensiva, sulla fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (comma 21), estesa al mancato adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il legislatore era intervenuto, all'interno del più ampio e complesso articolato della L. 94 del 2009 per dar séguito a precisi obblighi di natura sovranazionale alla luce della raccomandazione al Consiglio Europeo sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile del 3 febbraio 2009 che aveva indotto il Parlamento Europeo a chiedere che fosse considerata quale circostanza aggravante il compimento di reati ai danni di minori in un contesto familiare, educativo o professionale e di volontariato; in questo contesto, il 25 marzo 2009 la Commissione europea aveva infatti presentato una proposta di decisione quadro (COM(2009)135) sulla lotta all'abuso, allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedopornografia. Tenuto conto di questo quadro di riferimento, sarebbe allora del tutto irragionevole, e contrario alla finalità esplicitamente perseguita dal legislatore, limitare l'ambito di operatività dell'aggravante di nuovo conio ai soli delitti contemplati nel titolo XII del libro II in cui sono compresi delitti colposi ma, anche, i "delitti contro la maternità" o "contro l'uguaglianza" ovvero, ancora, i delitti contro "l'inviolabilità dei segreti"; per contro sarebbe analogamente irragionevole escludere reati che, pur collocati diversamente, sono tuttavia tali da recare offesa alla persona e, in particolare, al minore. Tra questi, per l'appunto, il delitto di rapina o quello di estorsione, la cui natura pacificamente plurioffensiva ha consentito di affermare il principio, costantemente ribadito dalla Suprema Corte in innumerevoli decisioni, secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Cass. pen., sez. II, 31 maggio 2023, n. 28269; Cass. pen., sez. II, 22 dicembre 2020, n. 5049; Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 2017, n. 6635; Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2014, n. 24003); si è affermato, con riguardo al delitto di rapina, che non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto; consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante (Cass. pen., sez. II, 17 dicembre 2015, n. 50987; Cass. pen., sez. II, 20 gennaio 2010, n. 19308). È proprio a queste condotte che vengono declinati gli episodi in danno di minori anche in un contesto scolastico.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 61, c.p.
  • Art. 628, c.p.