Diritto processuale penale
Prove
19 | 12 | 2024
Perquisizione dei locali di una persona giuridica e sequestro di documenti: la Corte EDU sull’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza
Isabella Tokos
Con sentenza del 19 dicembre 2024, relativa alla causa
Grande Oriente D’Italia c. Italia, la prima sezione della Corte EDU si è
soffermata sul tema dell’ingerenza di autorità pubbliche nel diritto al
rispetto del domicilio e della corrispondenza, ai sensi dell’art. 8 della
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali («Convenzione EDU» o «CEDU»), nel caso di perquisizione di locali
e sequestro di documenti cartacei e digitali disposti non da un’autorità giudiziaria
ma da organi politici quali le commissioni parlamentari di inchiesta.
La Corte ha affermato che, salvo i requisiti di cui al secondo paragrafo dell’art. 8 della CEDU, la perquisizione del domicilio e qualsiasi altra misura che non si differenzi nella sua modalità di esecuzione e nei suoi effetti pratici da una perquisizione, indipendentemente dalla sua qualificazione ai sensi del diritto interno, costituisce un’ingerenza, seppur nei confronti di una persona giuridica. Come già chiarito dalla Corte nel caso Halabi c. Francia, l'assenza di poteri coercitivi non implica l'assenza di ingerenza nei diritti garantiti dall'art. 8. Affinché l’ingerenza sia giustificata, tale ingerenza deve essere prevista dalla legge e deve costituire una misura che, in una società democratica, si rivela necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. La “conformità alla legge” richiede in primo luogo che la misura impugnata abbia una qualche base nel diritto interno, inteso nel suo senso “sostanziale” e non “formale”, quale diritto scritto, comprese le fonti normative sublegislative e la giurisprudenza pertinente; in secondo luogo, il diritto interno deve essere accessibile alla persona interessata, la quale, in terzo luogo, deve essere in grado, se necessario con un'adeguata consulenza legale, di prevedere le conseguenze del diritto interno per sé; in quarto luogo, il diritto interno deve essere compatibile con lo stato di diritto, che esige un'adeguata protezione contro l'interferenza arbitraria nei diritti dell'art. 8. A tal fine, ai sensi del comma 2 dell’art. 247 del Codice di procedura penale, la perquisizione deve essere “disposta con decreto motivato”: un mandato di perquisizione sarebbe nullo se non contenesse una descrizione delle accuse mosse alla persona sottoposta a indagine, la normativa che prevede il reato di condotta contestato, la natura degli oggetti posti sotto sequestro e il loro coinvolgimento nel reato; il mero riferimento alla disposizione presumibilmente violata sarebbe insufficiente. La Corte di Cassazione italiana ha ritenuto che il sequestro debba essere limitato nel tempo e gli oggetti sequestrati debbano essere restituiti al termine del procedimento penale. Con specifico riguardo alla perquisizione e al sequestro ordinati da una commissione parlamentare d'inchiesta, gli oggetti sequestrati possono essere conservati per un periodo di tempo limitato che non può estendersi oltre l'inchiesta, per sua natura limitata nel tempo. Quanto alla “necessità” dell’ingerenza nella società democratica, tale nozione, per cui gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento, implica che l’ingerenza corrisponda a un’esigenza sociale impellente e, in particolare, che sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Sebbene, quindi, gli Stati possano ritenere necessario ricorrere a tali misure per ottenere prove materiali di determinati reati, la normativa deve prevedere adeguate ed efficaci garanzie procedurali contro abusi e arbitrarietà, soprattutto in casi di sequestri di grandi quantità di informazioni (come, per esempio, il regime di segretezza previsto dagli artt. 5 e 6 della legge n. 87/2013). I criteri presi in considerazione dalla Corte per determinare se sia stato rispettato il principio di proporzionalità sono, tra gli altri: la gravità del reato in relazione al quale sono stati effettuati la perquisizione e il sequestro; il modo e le circostanze in cui è stato emesso l'ordine, in particolare se fossero disponibili ulteriori prove in quel momento; il contenuto e la portata dell'ordine, tenendo in particolare considerazione la natura dei locali perquisiti e le garanzie implementate per limitare l'impatto della misura entro limiti ragionevoli; e l'entità delle possibili ripercussioni sulla reputazione della persona interessata dalla perquisizione. L'assenza di un mandato giudiziario preventivo può essere controbilanciata dalla disponibilità di un riesame giudiziario ex post; disponibilità che può essere presa in considerazione, tra gli altri elementi, quando si valuta la conformità delle perquisizioni e dei sequestri all'art. 8 della Convenzione EDU. Una volta che la perquisizione sia stata effettuata o la persona interessata sia altrimenti venuta a conoscenza dell'esistenza dell'ordine di perquisizione, deve esistere una procedura considerata efficace mediante la quale la persona può contestare i fondamenti giuridici e fattuali dell'ordine ottenendo riparazione nel caso in cui la perquisizione sia stata ordinata o eseguita illegalmente.
Riferimenti Normativi: