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Diritto processuale penale

Prove

14 | 06 | 2021

L’utilizzabilità delle intercettazioni in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato non autorizzabile

Giorgia Papiri

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 20 gennaio 2021 (dep. il 14 giugno 2021, n. 23244), è intervenuta sulla dibattuta questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni da cui emergano reati diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto del provvedimento autorizzatorio all’ascolto.

La Corte ha dapprima richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite “Cavallo” (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2019, n. 51) – secondo cui, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p. –, per poi rifarsi ai precedenti giurisprudenziali in punto di corretta motivazione del provvedimento autorizzativo alla captazione laddove si è statuita la necessità che in esso siano indicate le "ragioni" sulla cui base il giudice ritenga di dover autorizzare le intercettazioni richieste dal pubblico ministero, nel senso che proprio quelle intercettazioni, relative a quella particolare utenza, devono risultare "indispensabili" per il completo accertamento del fatto specifico cui si riferiscono le indagini, nonché per la individuazione dei responsabili.

Partendo da tali, condivise, premesse, la Corte di Cassazione perviene all’affermazione del principio per cui, in caso di modifica, a seguito delle captazioni, della qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato non autorizzabile, l'inutilizzabilità delle intercettazioni opera solo se i presupposti per disporre il mezzo di ricerca della prova mancassero già al momento in cui il procedimento autorizzativo si è compiuto e perfezionato attraverso il controllo del giudice; viceversa, i risultati della captazione correttamente autorizzata restano immuni rispetto al successivo sviluppo fisiologico del procedimento, atteso che in tal caso non rileva la sopravvenuta mancanza del presupposto legittimante per effetto della riqualificazione del fatto autorizzato.

Nell’ottica di evitare possibili abusi, derivanti dal ricorso pretestuoso alla descrizione di un fatto - reato autorizzabile al fine di aggirare i limiti legali stabiliti dagli artt. 266 e 267 c.p.p., la Suprema Corte ha sottolineato la centralità del controllo operato dal giudice al momento in cui è chiamato ad autorizzare il mezzo di ricerca della prova. Questione, questa, certamente meno problematica nelle ipotesi in cui la divergenza tra fatto-reato di cui si chiede l'autorizzazione ad intercettare ed il fatto emergente dalle risultanze investigative si manifesti già al momento in cui l'intercettazione è richiesta, atteso che in tali casi il giudice è tenuto a non autorizzare l'intercettazione se non vi sia rigorosa conformità tra ciò che si richiede e le risultanze delle indagini: ciò impedisce la elusione delle regole poste dal legislatore e delle garanzie dei diritti. La situazione, tuttavia, è diversa nei casi in cui vi sia corrispondenza tra quanto si richiede e ciò che emerge dalle indagini in ordine al fatto reato per cui si procede, ma l'addebito si modifica per motivi sopravvenuti fisiologici, legati cioè alla naturale evoluzione del procedimento che può determinare una modifica del fatto storico e della sua qualificazione giuridica. In tali casi, prosegue l’organo nomofilattico, la fattispecie non è patologica, considerando la provvisorietà dell'addebito, la fluidità degli elementi raccolti, la loro possibile modificazione; pertanto, ciò che rileva è che al momento in cui viene disposta la intercettazione vi siano i presupposti previsti dalla legge. 

Sulla base di tali enunciati, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata, rimettendo al giudice del rinvio la verifica del se i fatti posti a fondamento della imputazione provvisoria siano gli stessi rispetto a quelli per i quali era intervenuto il provvedimento autorizzatorio: a) nel caso in cui così fosse, le intercettazioni saranno utilizzabili; b) nel caso in cui così non fosse, le intercettazioni non saranno utilizzabili e si procederà alla c.d. prova di resistenza per la eventuale formulazione del giudizio di gravità indiziaria.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 12 c.p.p.
  • Art. 266 c.p.p.
  • Art. 267 c.p.p.
  • Art. 270 c.p.p.