Diritto civile
Persone e Famiglia
22 | 09 | 2021
La regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 25635 del 22 settembre 2021, la sesta
sezione civile, prima sottosezione, della Corte di Cassazione ha offerto
importanti chiarimenti in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i
coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile.
La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell’art.
5, L. 1° dicembre 1970, n. 898, modificato dall’art. 10, L. 6 marzo 1987, n.
74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le
parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei
coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura,
struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate
situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile,
presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di
mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione,
e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza
che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice
di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di
valutazione (Cass. civ., sez. I, 30 novembre 2007, n. 25010), ciò perché il
giudice deve procedere alla verifica del rapporto tra le condizioni economiche
delle parti all'attualità (Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1758).
Quanto, invece, ai criteri di determinazione, con la sentenza
delle Sezioni Unite 29 novembre 1990, n. 11490, è stato affermato il carattere
esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, il cui presupposto è stato
individuato nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a
conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di
matrimonio, ed il cui ammontare da liquidare in base alla valutazione ponderata
dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della
decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia
di divorzio.
Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è mutato
con la sentenza della prima sezione civile 10 maggio 2017, n. 11504, che,
muovendo anch'essa dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra il
criterio attributivo e quello determinativo, ha affermato che il parametro
dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume
del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge, ormai
"persona singola", ed all'esito dell'accertamento della condizione di
non autosufficienza economica, da determinare in base ai criteri indicati nella
prima parte della norma.
Con la recente sentenza 11 luglio 2018, n. 18287 le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute, e, nell'ambito di una complessiva riconsiderazione della materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La Suprema Corte ha infine ricordato che, in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale e i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Cass. civ., sez. I, ord. 15 febbraio 2021, n. 3852).
Riferimenti Normativi: