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Diritto processuale civile

Processo di esecuzione

21 | 09 | 2021

Le Sezioni Unite indicano il giudice competente ad emettere la pronuncia di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale

Giovanna Spirito

Con sentenza n. 25478 del 21 settembre 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno individuato il giudice competente ad emettere la pronuncia di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale.

Le soluzioni in campo sono riconducibili, con le necessarie approssimazioni, a tre: 1) quella che ritiene che la domanda risarcitoria sia da proporre solo nel giudizio avente ad oggetto la formazione del titolo esecutivo (nel caso in esame, il giudizio di convalida di sfratto); 2) quella che ritiene che la domanda risarcitoria sia da proporre solo nel giudizio di opposizione all'esecuzione; 3) quella, infine, che ritiene che la domanda risarcitoria possa essere proposta anche in un giudizio autonomo.

Ritengono le Sezioni Unite di dover innanzitutto escludere la praticabilità dell'ipotesi di cui al n. 3). L'insegnamento tradizionale e consolidato, secondo cui la domanda prevista dall'art. 96, comma 2 cit. va proposta davanti al giudice della causa di merito deve essere integralmente confermato. Tale conclusione va condivisa non solo perché rappresenta un approdo ermeneutico ribadito da lunghissimo tempo e perché la prevedibilità degli orientamenti della giurisprudenza è da ritenere un valore indiscutibile, ma anche per gli evidenti rischi che la proponibilità in sede autonoma comporta. Il giudice competente ad esaminare la domanda risarcitoria in questione è da identificare in prima ipotesi nel giudice della formazione del titolo esecutivo. Può peraltro verificarsi che tale domanda risarcitoria non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione; perché quel giudizio si è già concluso, o perché sussistono preclusioni di carattere processuale (sono state, ad esempio, già precisate le conclusioni); oppure perché il grado del giudizio nel quale la causa si trova di per sé esclude che si svolgano accertamenti di merito che possono richiedere attività istruttoria (si pensi al caso in cui la caducazione del titolo esecutivo giudiziale consegua ad una sentenza della Corte di cassazione). In siffatte ipotesi, e solo in queste, la domanda risarcitoria dovrà essere proposta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; il quale sarà chiamato necessariamente a dare corso alla fase di merito del relativo giudizio, senza possibilità di ricorrere al meccanismo di estinzione anticipata della procedura delineato dall'art. 624, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 49, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69. Tale conseguenza, che può apparire singolare, si giustifica in considerazione del fatto che la domanda risarcitoria è stata proposta dal debitore esecutato, il quale non può imputare ad altri il rischio del possibile allungamento dei tempi processuali. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che le due sedi processuali ora indicate non sono alternative, ma subordinate, nel senso che il debitore esecutato dovrà attenersi all'ordine qui stabilito, proponendo la domanda davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione solo se essa non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione. Le due ipotesi delineate, tuttavia, non esauriscono l'intera casistica delle possibilità. Ben potrebbe darsi, infatti, che la domanda risarcitoria non possa essere proposta né davanti al giudice della cognizione né davanti a quello dell'opposizione all'esecuzione. In questi casi – e soltanto in questi, giova ripeterlo – il danneggiato non avrà altra strada che quella di proporre la domanda risarcitoria in un giudizio autonomo. Ma siffatta possibilità non è frutto di una libera scelta della parte, bensì dell'impossibilità di percorrere le strade in precedenza delineate. Si tratta, in definitiva, di una sorta di estrema e residua eventualità che non può essere sempre esclusa e che costituisce uno strumento di tutela del danneggiato e di coerenza interna del sistema. 

La questione di massima di particolare importanza proposta deve essere risolta, pertanto, enunciando il seguente principio di diritto: l'istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 cpv., c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 96 c.p.c.
  • Art. 624 c.p.c.
  • Art. 49, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69