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Diritto processuale civile

Processo di esecuzione

21 | 09 | 2021

L’opposizione alla esecuzione: secondo le Sezioni Unite alla pronuncia di cessazione della materia del contendere deve affiancarsi la regolazione delle spese secondo i criteri della soccombenza virtuale

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 25478 del 21 settembre 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che, in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non con l'accoglimento dell'opposizione. Ciò detto, le Sezioni Unite hanno comporto il contrasto di giurisprudenza nel senso di privilegiare l'interpretazione secondo la quale alla pronuncia di cessazione della materia del contendere deve affiancarsi la regolazione delle spese secondo i criteri della soccombenza virtuale.

A sostegno di questa ricostruzione del sistema stanno le seguenti ragioni. La prima è che il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti; ciò significa che il giudice intanto può giudicare l'opposizione fondata in quanto abbia accertato che i motivi in essa proposti erano giuridicamente condivisibili. Giova ricordare, a tale proposito, che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che "non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo" (sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387). Allo stesso modo, si è anche detto che nell'opposizione all'esecuzione fondata su di un titolo giudiziale "non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello" (sentenza 23 luglio 2019, n. 19889). La caducazione del titolo esecutivo giudiziale avvenuta in sede di cognizione rappresenta quindi, per così dire, un evento esterno, rispetto al quale i motivi dell'opposizione all'esecuzione possono coincidere o meno. In altri termini, considerando che il titolo esecutivo può venire meno anche per ragioni diverse da quelle poste a base dell'opposizione all'esecuzione, giudicare fondata tale opposizione in un caso del genere equivarrebbe ad accoglierla per motivi diversi da quelli effettivamente proposti; il che risulta disarmonico rispetto alla ricostruzione del sistema. La seconda ragione, di natura pratica, è quella di scoraggiare la proposizione di opposizioni strumentali. Poiché l'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo ha in sé una certa percentuale di rischio, porre le spese del giudizio di opposizione all'esecuzione sempre a carico del creditore opposto finirebbe con l'incoraggiare il debitore a proporre comunque l'opposizione benché, magari, del tutto infondata, al solo scopo di lucrare le relative spese in caso di successiva caducazione del titolo. Tale aspetto, che può sembrare secondario, non è da trascurare soprattutto alla luce di un sistema processuale, come quello vigente, che si va evolvendo sempre più nel senso di favorire l'esecuzione provvisoria dei provvedimenti giurisdizionali; la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione secondo le regole della soccombenza virtuale, infatti, risponde maggiormente all'obiettivo di non fornire al debitore esecutato una sollecitazione alla proposizione di opposizioni all'esecuzione prive di fondamento. La terza ed ultima ragione – che è però, in un certo senso, quella più significativa – è che liquidare le spese del giudizio di opposizione all'esecuzione secondo il criterio della soccombenza virtuale equivale ad assumere la regola decisoria più giusta, nel senso che essa consente al giudice dell'opposizione di verificare se e in quale misura, a prescindere dalla caducazione del titolo avvenuta nella diversa sede di cognizione, l'opposizione sia o meno fondata. Senza contare che quel criterio è quello normalmente assunto quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere (in tal senso v. la citata sentenza n. 6016 del 2017). Le Sezioni Unite sono consapevoli del fatto che la tesi qui recepita potrebbe essere letta come un inutile aggravio posto sulle spalle del giudice dell'opposizione all'esecuzione, il quale è chiamato a scrutinare la fondatezza dei motivi di un'opposizione destinata comunque a chiudersi; e tuttavia questa è la soluzione che maggiormente consente di contemperare le ragioni della giustizia sostanziale con la tenuta del sistema nella sua globalità. Il contrasto di giurisprudenza, quindi, va risolto enunciando il seguente principio di diritto: in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione.