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Diritto processuale penale

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31 | 12 | 2024

L’«attenuazione» del principio di specialità

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 47700 del 30-31 dicembre 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi degli artt. 26, comma 1, e 32, L. n. 69 del 2005, il principio di specialità connota qualunque consegna che venga disposta in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Tale principio garantisce che, salva una diversa manifestazione di volontà dell'interessato (cfr. artt. 10, comma 1, e 14 legge cit.), ogni consegna all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente è sempre subordinata alla condizione che la persona non venga sottoposta a un procedimento penale né privata della libertà personale per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa. Si tratta di una garanzia a tutela dei diritti fondamentali della persona richiesta in consegna, la cui applicazione, anche se non espressamente prevista dalla sentenza che dispone la consegna, discende ex lege dal disposto di cui all'art. 27, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2022 oltre che dall'art. 26, comma 1, L. n. 69 del 2005 (Cass. pen., sez. VI, 2 febbraio 2023, n. 5232). L'applicazione di tale principio non è assoluta. La legge n. 69 del 2005, infatti, ne consente l’“attenuazione", ove ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 26, non rilevanti nel caso in esame, ovvero la deroga, qualora, all'esito di apposita proceduta, lo Stato di emissione ottenga l'assenso dello Stato di esecuzione all'estensione della consegna. Tale assenso può essere alternativamente richiesto per una delle seguenti tre ipotesi: i) per sottoporre la persona a procedimento penale o a misura coercitiva (artt. 26, comma 3, L. n. 69 del 2005); ii) per consegnare l'interessato ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato di arresto 3 europeo; iii) per estradarlo verso uno Stato terzo (art. 31-bis, L. n. 69 del 2005). La legge n. 69 del 2005 contiene all'art. 26, comma 3, una specifica disciplina solo della prima ipotesi. In tal caso, la procedura da seguire è sostanzialmente sovrapponibile a quelle relativa alla decisione sulla richiesta "principale" di consegna e ciò può ragionevolmente spiegarsi in considerazione del fatto che si tratta, comunque, di una procedura che opera nell'ambito delle relazioni di reciproca fiducia e cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea. Si prevede infatti che: i) la richiesta di assenso deve contenere le informazioni di cui all'art. 8, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché la relativa traduzione; li) la competenza a decidere spetta alla corte di appello che ha dato esecuzione al mandato di arresto; iii) la corte di appello verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le citate informazioni con la relativa traduzione e rilascia l'assenso quando il reato per cui è richiesto consente la consegna ai sensi della decisione quadro e non ricorre uno dei casi di rifiuto di cui agli artt. 18, 18-bis e 18-ter. La seconda e la terza ipotesi sono previste dal successivo art. 31-bis che, tuttavia, non contiene alcuna disposizione di carattere procedurale. La norma, infatti, si limita a stabilire che la persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo non può essere consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, né estradata verso uno Stato terzo, per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione. Ai sensi del comma 2 dell'art. 31-bis, tale divieto non è applicabile alle richieste di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, quando ricorre una delle condizioni previste dall'art. 26, comma 2, lett. a), e) ed f). Ad avviso della Suprema Corte, tale richiamo alle condizioni che consentono l'"attenuazione" del principio di specialità, per il solo caso in cui la persona già consegnata venga richiesta in consegna da altro Stato membro, costituisce una spia normativa che, in assenza di una specifica disciplina per tale ipotesi, consente, comunque, di individuare il modello procedurale da applicare in quello previsto dall'art. 26, comma 3, trattandosi, comunque, di una richiesta di assenso formulata nell'ambito della cooperazione in materia penale tra Stati membri dell'Unione europea. Venendo, infine, alla terza ipotesi in cui la richiesta di assenso sia avanzata in relazione ad una procedura di estradizione verso uno Stato terzo, ritiene la Suprema Corte che, in base al rinvio contenuto all'art. 39, L. n. 69 del 2005, il modello procedurale da applicare deve essere individuato nella disciplina delle estradizioni, e, in particolare, negli artt. 710 e 711 c.p.p. concernenti l'estensione dell'estradizione e la riestradizione, trattandosi di disposizioni che disciplinano fattispecie analoghe a quella in esame la cui applicazione non pone alcun profilo di compatibilità con i principi che regolano il mandato di arresto europeo. A conferma di tale conclusione va considerato che l'art. 28, par. 4, della decisine quadro 2002/584/GAI prevede espressamente, con riferimento all'ipotesi in esame, che l'assenso all'estradizione del consegnato verso un Paese terzo è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato nonché della legislazione nazionale del medesimo. In particolare, con riferimento alla procedura da seguire, l'art. 710 c.p.p., in tema di estensione dell'estradizione, dispone che: i) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 697 e ss. ; li) alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata rese dinanzi a un giudice dello Stato richiedente in ordine alla richiesta di estensione dell'estradizione; iii) la corte di appello procede in assenza dell'interessato; iv) non si fa luogo al giudizio dinanzi alla corte di appello se l'estradato ha consentito all'estensione della richiesta. Ai sensi dell'art. 711 c.p.p., tali disposizione si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 26, l. 22 aprile 2005, n. 69
  • Art. 710, c.p.p.
  • Art. 711, c.p.p.