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Diritto civile

Persone e Famiglia

22 | 09 | 2021

I criteri di valutazione per il riconoscimento della protezione umanitaria

Cristina Tonola

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 25734 del 22 settembre 2021, chiarendo i criteri di valutazione a disposizione del giudice ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ha affermato il principio secondo cui, in tema di giudizio di comparazione tra la condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo e la condizione politica e sociale del Paese di provenienza sotto il profilo della tutela dei diritti umani, una condizione di particolare vulnerabilità soggettiva consente una valutazione di "comparazione attenuata" tra fatti, da compiersi attraverso una meno severa e meno pregnante valutazione della situazione sotto il profilo della libera esplicazione dei diritti umani e della loro tutela. 

Occorre premettere che per il riconoscimento della protezione umanitaria è necessaria e sufficiente la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità.Tale accertamento prende le mosse dal dettato di cui all'art. 10, comma 3, Cost.,ove si discorre di impedimento allo straniero dell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il riconoscimento della natura di diritto costituzionalmente garantito della situazione giuridica dei richiedenti asilo e quindi di "concreta e materiale esigibilità in via giurisdizionale" del relativo diritto soggettivo ne implica la qualità di diritto perfetto, in quanto il suo fondamento necessario e sufficiente, nonché la sua causa di giustificazione, risiedono nella Costituzione. Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, pertanto, deve ritenersi necessaria e sufficiente la valutazione dell'esistenza e della comparazione degli indicati presupposti (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2020, n. 8819; Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2021, n. 19337), che non sono condizionati dalla eventuale valutazione negativa di credibilità del ricorrente una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto – con l'obbligo per il giudice del merito, ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.L.vo 28 gennaio 2008,n. 25, di cooperare nell'accertamento della situazione reale del Paese di provenienza, mediante l'esercizio di poteri/doveri officiosi d'indagine (Cass. civ., sez. VI, 28 novembre 2017, n.  28435; Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 25534) –, al diverso fine di valutare la situazione del Paese di origine sotto l'aspetto della mancata tutela dei diritti umani e del loro nucleo incomprimibile. Vige in materia di protezione umanitaria, infatti, il principio secondo cui l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del suo riconoscimento, occorre operare la valutazione comparativa della situazione oggettiva, oltre che eventualmente soggettiva, del richiedente asilo con riferimento al Paese di origine sub specie della libera esplicazione dei diritti fondamentali della persona, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza. In tal senso, la violazione sistematica dei diritti fondamentali nel Paese di transito rileva(Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2019, n. 13096) quale elemento in grado di ingenerare nella persona un forte grado di traumaticità destinato ad incidere sulla condizione di vulnerabilità e ad essere quindi ostativa ad un rientro nel Paese di origine. Il concetto di vulnerabilità soggettiva non si sostanzia, in concreto, in una condizione (ed in una conseguente valutazione) necessariamente totalizzante o "complessiva" dell'essere umano, ma in uno status (attuale) dell'animo che tale attitudine comporti. Prioritaria, a tal fine, appare l’esigenza di valorizzare (pur sempre al fine di un giudizio comparativo tra tale condizione soggettiva e quella oggettiva del Paese d'origine sotto il profilo del rispetto dei diritti umani), una particolare situazione di vulnerabilità in una dimensione di comparazione "attenuata" (Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2020, n. 1104), di tal che il giudice di merito è chiamato a verificare una concreta compromissione di una condizione soggettiva attuale,e non una semplice comparazione delle migliori o peggiori condizioni di vita nel Paese d'origine. Quanto al procedimento di comparazione (Cass. civ., Sez. Un., 13 novembre 2019, n.29459), il principio della c.d. “comparazione attenuata" risulta concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra condizione soggettiva del richiedente asilo e situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio. Conseguentemente, quanto più risulta accertata in giudizio una situazione di particolare, di grave, o addirittura di eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale".

Riferimenti Normativi:

  • Art. 10 Cost.
  • Art. 8, D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25