Diritto processuale penale
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
16 | 09 | 2021
Con la “Brexit” la disciplina del Mandato di Arresto Europeo è sostituita da un nuovo modello di cooperazione
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 34466 del 24 agosto 2021 (dep. 16 settembre
2021), la sezione feriale penale della Corte di Cassazione si è occupata della
normativa in tema di estradizione a seguito del recesso del Regno Unito
dall'Unione europea.
Il Regno Unito e l'Unione Europea hanno concluso il 24 gennaio 2020 un Accordo sul recesso che stabilisce le condizioni del recesso del Regno Unito dall'Unione, conformemente all’art. 50 del Trattato sull'Unione europea. Tale Accordo è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 185, il 1° febbraio 2020. L'Accordo istituisce la base per un'ampia relazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, comportante diritti ed obblighi reciproci, azioni comuni e procedure speciali e si contraddistingue per avere una caratteristica peculiare, quella cioè di non riguardare uno Stato terzo che in prospettiva desideri aderire all'Unione, ma uno Stato da essa receduto.
L'Accordo si fonda su disposizioni che garantiscono
condizioni di parità e il rispetto dei diritti fondamentali; il preambolo si
apre con l'affermazione del comune "impegno a favore dei principi
democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della lotta contro la
proliferazione delle armi di distruzione di massa e della lotta ai cambiamenti
climatici, che costituiscono elementi essenziali del presente Accordo".
Quanto alla consegna delle persone ricercate, si è fatto
notare correttamente da più parti come non si sia assistito ad una Brexit
giudiziaria; la posizione di Stato terzo esclude certamente che il Regno Unito
continui a partecipare allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
dell'Unione europea, ma l'Accordo impone al Regno Unito e agli Stati membri
dell'Unione di continuare a rispettare la democrazia e lo Stato di diritto, nonché
a proteggere i diritti fondamentali tutelati ai sensi della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo (CEDU) ed in tal senso merita di essere segnalata la
previsione secondo cui detta cooperazione può essere reciprocamente sospesa nel
caso in cui il Regno Unito o qualsiasi Stato membro dell'Unione denunci la CEDU
o taluni suoi protocolli (segnatamente il primo, il sesto o il tredicesimo).
È senz'altro vero, dunque, che il Regno Unito non partecipa più allo strumento del mandato d'arresto europeo, che regola solo le relazioni reciproche tra gli Stati membri dell'Unione, e tuttavia, come notato in maniera condivisibile dalla dottrina, l'Accordo, prevedendo un livello di cooperazione mai prima sperimentato con un Paese terzo, consente, come meglio si dirà, la consegna in tempi rapidi dei ricercati sulla base di presupposti e condizioni predeterminate evocativi del modello del mandato di arresto europeo, evitando i tradizionali meccanismi estradizionali. In particolare, il Titolo VII della parte terza dell'Accordo di scambio ha come obiettivo quello di garantire un sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, fondato su presupposti, condizioni e principi che trovano il loro riferimento costitutivo in un provvedimento (il mandato d'arresto) conforme ai termini del titolo in questione. Viene delineato un dettagliato regime di consegna, in cui la materia e la decisione finale continua ad essere attribuita - ed a rimanere riservata - alle sole competenti Autorità giudiziarie degli Stati, senza sostanziale ingerenza dei Ministri e, più in generale, della Autorità politica.
È fondato dunque affermare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo nelle relazioni tra Unione europea e Regno unito di Gran Bretagna, la disciplina del mandato di arresto europeo è sostituita da un nuovo modello di cooperazione che ha una autonoma base legale - quella contenuta nel titolo VII dell'Accordo - ma che prevede un regime di consegna dei soggetti ricercati sostanzialmente modellato su quello previsto in tema di mandato di arresto europeo. Un modello di cooperazione fondato sul principio della fiducia reciproca e del reciproco riconoscimento, sulla collaborazione diretta e bilaterale tra Autorità giudiziarie, sulla evidente presa di distanza da modelli procedimentali che impediscano l'attuazione in tempi celeri e l'effettività del nuovo modello legale di consegna, sull'impegno a rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.
Riferimenti Normativi: