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Diritto penale

Delitti

20 | 09 | 2021

Il reato di violenza sessuale deve considerarsi tentato solo se la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 34655 del 23 giugno 2021 (dep. 20 settembre 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in relazione alla tentata violenza sessuale.

Ai sensi dell’art. 609-bis c.p., chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Quanto, invece, all’art. 56 c.p., secondo tale norma risponde di delitto tentato chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l’azione non si compie o il delitto non si verifica. Inoltre, se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso; se volontariamente impedisce l'evento, soggetto alla pena stabilita per il delitto tentato diminuita da un terzo alla metà.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato non corretta l’impostazione del giudice di merito che ha ritenuto sussistente il tentativo di violenza sessuale sulla base delle dichiarazioni della donna, la quale ha riferito che, sebbene poco prima avesse rifiutato un approccio sessuale del marito, costui, seminudo, le si mise sopra, mentre si trovava coricata nel letto, strusciando i propri genitali contro i suoi, e, al contempo, premendole sulla faccia un panno imbevuto di acetone.

Il fatto, accertato nei termini dinanzi indicati, integra, a ben vedere, non il delitto di violenza sessuale tentato ma quello nella forma consumata perché, sebbene l'intenzione dell'imputato fosse quella di intrattenere con la moglie, non consenziente, un rapporto vaginale completo, in ogni caso vi fu un'invasione nella sfera sessuale della persona offesa, individuabile nello strusciamento dell'organo sessuale maschile sulle parti intime della donna.

La Corte distrettuale, invece, pur ritenendo sussistente il tentativo di violenza sessuale, ha poi negato i presupposti applicativi dell'art. 56, comma 3, c.p. sul presupposto che la desistenza non fu affatto volontaria, come richiede espressamente la norma in esame, ma dovuta alla pronta reazione della persona offesa, la quale, svegliatasi, nonostante l'acetone che fu costretta ad inalare, riuscì a scalciare e a mordere l'imputato, e, quindi, a rinchiudersi nel bagno, da dove telefonò a un'amica, raccontandole l'accaduto e chiedendole aiuto. 

Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, il tentativo del reato di violenza sessuale, dato dalla combinazione tra l’art. 609-bis e l’art. 56 c.p., è configurabile a condizione che la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l'agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime (Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2016, n. 17414), a nulla rilevando che l'agente si prefiggesse il compimento di un atto sessuale maggiormente invasivo dell'altrui sfera sessuale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.
  • Art. 609-bis c.p.