Diritto penale
Delitti
20 | 09 | 2021
Il reato di violenza sessuale deve considerarsi tentato solo se la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 34655 del 23 giugno 2021 (dep. 20 settembre
2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni
principi fondamentali in relazione alla tentata violenza sessuale.
Ai sensi dell’art. 609-bis c.p., chiunque, con violenza o
minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire
atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena
soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle
condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del
fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito
ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non
eccedente i due terzi.
Quanto, invece, all’art. 56 c.p., secondo tale norma risponde
di delitto tentato chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere
un delitto, se l’azione non si compie o il delitto non si verifica. Inoltre, se
il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso; se
volontariamente impedisce l'evento, soggetto alla pena stabilita per il delitto
tentato diminuita da un terzo alla metà.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato non corretta
l’impostazione del giudice di merito che ha ritenuto sussistente il tentativo
di violenza sessuale sulla base delle dichiarazioni della donna, la quale ha
riferito che, sebbene poco prima avesse rifiutato un approccio sessuale del
marito, costui, seminudo, le si mise sopra, mentre si trovava coricata nel
letto, strusciando i propri genitali contro i suoi, e, al contempo, premendole
sulla faccia un panno imbevuto di acetone.
Il fatto, accertato nei termini dinanzi indicati, integra, a
ben vedere, non il delitto di violenza sessuale tentato ma quello nella forma
consumata perché, sebbene l'intenzione dell'imputato fosse quella di intrattenere
con la moglie, non consenziente, un rapporto vaginale completo, in ogni caso vi
fu un'invasione nella sfera sessuale della persona offesa, individuabile nello
strusciamento dell'organo sessuale maschile sulle parti intime della donna.
La Corte distrettuale, invece, pur ritenendo sussistente il tentativo di violenza sessuale, ha poi negato i presupposti applicativi dell'art. 56, comma 3, c.p. sul presupposto che la desistenza non fu affatto volontaria, come richiede espressamente la norma in esame, ma dovuta alla pronta reazione della persona offesa, la quale, svegliatasi, nonostante l'acetone che fu costretta ad inalare, riuscì a scalciare e a mordere l'imputato, e, quindi, a rinchiudersi nel bagno, da dove telefonò a un'amica, raccontandole l'accaduto e chiedendole aiuto.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, il tentativo del reato di violenza sessuale, dato dalla combinazione tra l’art. 609-bis e l’art. 56 c.p., è configurabile a condizione che la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l'agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime (Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2016, n. 17414), a nulla rilevando che l'agente si prefiggesse il compimento di un atto sessuale maggiormente invasivo dell'altrui sfera sessuale.
Riferimenti Normativi: