Diritto penale
Reati in generale
23 | 12 | 2024
Delitto tentato: la sottile linea di demarcazione tra il dolo diretto di tipo alternativo e il dolo eventuale
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 47339 del 24 settembre-23 dicembre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, per la configurabilità del tentativo, assumono rilievo non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, siano in qualche modo tipici, siano cioè corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e, di conseguenza, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, potendosi così affermare che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, ed indipendenti dalla volontà del reo (ancora Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2015, n. 4033 per la quale espressamente «anche un atto così detto "preparatorio" può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché abbia la capacità – in base ad una valutazione ex ante e relativamente alle circostanze del caso – di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto»; Cass. pen., sez. II, 20 novembre 2012, n. 46776). Il requisito dell'univocità, infatti, prescindendo da ogni classificazione degli atti, deve essere accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di identificare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, si da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo (Cass. pen., sez. I, 18 giugno 2019, n. 29101). La verifica circa il dolo, proprio in virtù della mancata realizzazione dell'evento, appare particolarmente delicata e la riconoscibilità di un tentativo punibile impone la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei, attraverso una catena inferenziale solida, di dedurre la presenza del necessario elemento psicologico. Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione e dalla volontà della condotta e di determinare l'evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di indicatori fattuali capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione dello stesso (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato "così poco estrinseco" come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall'id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici»; in tal senso, da ultimo Cass. pen., sez. I, 18 aprile 2023, n. 36697; Cass. pen., sez. V, 12 marzo 2021, n. 20851 in motivazione e Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 31449). L'analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale. Secondo il principio risalente a Cass. pen., sez. un., 12 ottobre 1993, n. 748 in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nel caso di azione posta in essere con accettazione dell'evento, l'autore può manifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda della considerazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità di verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore non si limita ad accettarlo come conseguenza accessoria ma di fatto lo vuole e ciò con un'intensità maggiore di quelle indicate in precedenza. Se l'evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, d'altro canto, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e un evento perseguito come scopo finale. Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione dell'evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale. In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via cumulativa e alternativa, l'evento di lesioni (da ultimo Cass. pen., sez. I, 13 ottobre 2022, n. 4773; Cass. pen., sez. I, 30 marzo 2022, n. 29611; Cass. pen., sez. I, 4 dicembre 2020, n. 16523; Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2016, n. 23618; Cass. pen., sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12954; Cass. pen., sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 1367). Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto a un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch'esso come scopo della condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (Cass. pen., sez. I, 30 marzo 2023, n. 33435; Cass. pen., sez. I, 14 dicembre 2011, n. 267).
La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipo alternativo e il dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendo riferimento alle concrete manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell'effettivo elemento psicologico dell'agente come, a titolo di esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell'azione lesiva, desumibile dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dello stesso atto lesivo (così Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2022, n. 24173; Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2019, n. 45332).
Riferimenti Normativi: