Diritto penale
Delitti
16 | 09 | 2021
Il conducente che investa un pedone che ha attraversato fuori dalle strisce non può invocare per ciò solo l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 34335 del 16 giugno 2021 (dep. 16 settembre
2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni
principi fondamentali circa la responsabilità del conducente in caso di
investimento del pedone.
Secondo l’orientamento condiviso dalla giurisprudenza dominante,
in tema di circolazione stradale, l'attraversamento della carreggiata da parte
del pedone, anche al di fuori delle strisce pedonali, non è evento eccezionale
dal quale può farsi discendere l'esonero da responsabilità dell'imputato. Il
conducente ha l'obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo
per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la
condotta di guida.
In altre parole, in tema di violazione stradale, il
conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone,
implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di
pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una
serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza,
arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un
investimento (Cass. pen., sez. IV, 13 ottobre 2005, n. 40908).
Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone,
perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni
subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del
conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia
trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva
impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti,
attuati in modo rapido e inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione
alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile
nel comportamento del conducente del veicolo.
Nel caso concreto affrontato dalla Suprema Corte, il ricorrente,
considerate l'andatura lenta del pedone (anziana signora che deambulava con
l'uso di un bastone), la larghezza della carreggiata e il punto d'urto, avrebbe
avuto tutto il tempo di arrestare la marcia, evitando l'impatto.
In conclusione, qualora il conducente del veicolo, non
attenendosi alle regole stabilite dall'art. 140, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice
della strada), investa un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce,
non può invocare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, né l'esclusione
del nesso di causalità tra tale evento e la sua condotta.
Inoltre, in tema di omicidio colposo, peraltro, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2013, n. 10635, fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l'investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili).
In conclusione, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Cass. pen., sez. IV, 2 luglio 2013, n. 33207).
Riferimenti Normativi: