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Diritto penale

Delitti

16 | 09 | 2021

Il conducente che investa un pedone che ha attraversato fuori dalle strisce non può invocare per ciò solo l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 34335 del 16 giugno 2021 (dep. 16 settembre 2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali circa la responsabilità del conducente in caso di investimento del pedone.

Secondo l’orientamento condiviso dalla giurisprudenza dominante, in tema di circolazione stradale, l'attraversamento della carreggiata da parte del pedone, anche al di fuori delle strisce pedonali, non è evento eccezionale dal quale può farsi discendere l'esonero da responsabilità dell'imputato. Il conducente ha l'obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta di guida.

In altre parole, in tema di violazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (Cass. pen., sez. IV, 13 ottobre 2005, n. 40908).

Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.

Nel caso concreto affrontato dalla Suprema Corte, il ricorrente, considerate l'andatura lenta del pedone (anziana signora che deambulava con l'uso di un bastone), la larghezza della carreggiata e il punto d'urto, avrebbe avuto tutto il tempo di arrestare la marcia, evitando l'impatto.

In conclusione, qualora il conducente del veicolo, non attenendosi alle regole stabilite dall'art. 140, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), investa un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce, non può invocare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, né l'esclusione del nesso di causalità tra tale evento e la sua condotta.

Inoltre, in tema di omicidio colposo, peraltro, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2013, n. 10635, fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l'investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili). 

In conclusione, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Cass. pen., sez. IV, 2 luglio 2013, n. 33207).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 40 c.p.
  • Art. 589-bis c.p.
  • Art. 140, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)