Diritto processuale penale
Soggetti
24 | 09 | 2021
La designazione del sostituto da parte del difensore mediante delega orale
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 35389 del 15 dicembre 2020 (dep. 24 settembre
2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni
aspetti fondamentali in materia di designazione del sostituto del difensore.
Costituisce insegnamento prevalente della Suprema Corte che
la designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con
delega "orale" ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.p., come
interpretato alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9, R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578, conv. in L. 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della L. 31
dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense, a
mente del cui art. 14, comma 2, “gli avvocati possono farsi sostituire da altro
avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega
scritta” (Cass. pen., sez. II, 15 novembre 2018, n. 57832).
La designazione del sostituto processuale deve essere
effettuata nelle forme stabilite dall'art. 96, comma 2 c.p.p. (art. 34, disp.
att. c.p.p.) e, dunque, anche con dichiarazione verbalmente resa all'autorità
procedente dallo stesso sostituto non necessariamente mediante la consegna
della designazione scritta redatta dal sostituito. Né per il sostituto del
difensore della parte civile vigono regole diverse e speciali (vi osta la
collocazione sistematica dell'art. 102 c.p.p.).
Nell'interpretazione dell’art. 96, comma 2 c.p.p. la
giurisprudenza di legittimità si è, del resto, sempre ispirata ad un principio
di favore per l'esplicazione del diritto di difesa, escludendo il bisogno di
autenticazione (Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2018, n. 8205), ovvero
riconoscendo valida la nomina stessa, pur se non effettuata con il puntuale
rispetto delle formalità indicate dalla menzionata disposizione, in presenza di
elementi inequivoci dai quali la designazione potesse tacitamente desumersi (Cass.
pen., sez. VI, 7 novembre 2017, n. 54041), o, infine, privilegiando il fatto
che la nomina fosse eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze
sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento
per il quale la nomina venisse disposta.
Lo stesso Consiglio Nazionale Forense nel parere reso dalla
Commissione Consultiva il 23 ottobre del 2013 (Quesito del COA di Ferrara), ha
interpretato la norma dell'art. 14 della L. 247/2012 nel senso secondo cui, qualora
la delega orale fosse consentita solo in ambito stragiudiziale, ciò ridurrebbe
macroscopicamente la portata innovativa della riforma, rendendola
sostanzialmente sterile, in considerazione del fatto che l'ambito
stragiudiziale è già permeato da una congenita in formalità, dovuta all'assenza
del giudice, sicché non si comprenderebbe la necessità della introduzione della
possibilità della delega orale in solo ambito stragiudiziale inserita nella più
generale riforma dell'ordinamento forense (Cass. pen., sez. II, 15 novembre
2018, n. 57832).
Restano fermi, a carico dell'avvocato, le responsabilità
deontologiche, penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci,
responsabilità ampiamente idonee a scongiurare i casi in cui ciò possa
avvenire.
Peraltro, in ambito penale e sul piano della salvaguardia e della tutela degli interessi dell'imputato e, ove occorra, delle altre parti private, pare di poter dire – conclude la Suprema Corte – che, davanti ad una attività giudiziale da compiersi comunque in assenza del difensore di fiducia, risulta più idonea ad assicurare una migliore difesa tecnica la possibilità di ammettere un delegato del difensore titolare, anziché procedere alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p. o procedere in assenza del sostituto del difensore della persona offesa.
Il difensore delegato, infatti, si può presumere, o comunque non escludersi, che sia stato investito dal delegante della conoscenza della causa, che il difensore di ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. certamente non ha nella ipotesi, invero frequente, in cui non eserciti la facoltà di chiedere un termine a difesa.
Riferimenti Normativi: