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Diritto processuale penale

Soggetti

24 | 09 | 2021

La designazione del sostituto da parte del difensore mediante delega orale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 35389 del 15 dicembre 2020 (dep. 24 settembre 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in materia di designazione del sostituto del difensore.

Costituisce insegnamento prevalente della Suprema Corte che la designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega "orale" ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.p., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in L. 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della L. 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense, a mente del cui art. 14, comma 2, “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta” (Cass. pen., sez. II, 15 novembre 2018, n. 57832).

La designazione del sostituto processuale deve essere effettuata nelle forme stabilite dall'art. 96, comma 2 c.p.p. (art. 34, disp. att. c.p.p.) e, dunque, anche con dichiarazione verbalmente resa all'autorità procedente dallo stesso sostituto non necessariamente mediante la consegna della designazione scritta redatta dal sostituito. Né per il sostituto del difensore della parte civile vigono regole diverse e speciali (vi osta la collocazione sistematica dell'art. 102 c.p.p.).

Nell'interpretazione dell’art. 96, comma 2 c.p.p. la giurisprudenza di legittimità si è, del resto, sempre ispirata ad un principio di favore per l'esplicazione del diritto di difesa, escludendo il bisogno di autenticazione (Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2018, n. 8205), ovvero riconoscendo valida la nomina stessa, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dalla menzionata disposizione, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione potesse tacitamente desumersi (Cass. pen., sez. VI, 7 novembre 2017, n. 54041), o, infine, privilegiando il fatto che la nomina fosse eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina venisse disposta.

Lo stesso Consiglio Nazionale Forense nel parere reso dalla Commissione Consultiva il 23 ottobre del 2013 (Quesito del COA di Ferrara), ha interpretato la norma dell'art. 14 della L. 247/2012 nel senso secondo cui, qualora la delega orale fosse consentita solo in ambito stragiudiziale, ciò ridurrebbe macroscopicamente la portata innovativa della riforma, rendendola sostanzialmente sterile, in considerazione del fatto che l'ambito stragiudiziale è già permeato da una congenita in formalità, dovuta all'assenza del giudice, sicché non si comprenderebbe la necessità della introduzione della possibilità della delega orale in solo ambito stragiudiziale inserita nella più generale riforma dell'ordinamento forense (Cass. pen., sez. II, 15 novembre 2018, n. 57832).

Restano fermi, a carico dell'avvocato, le responsabilità deontologiche, penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, responsabilità ampiamente idonee a scongiurare i casi in cui ciò possa avvenire.

Peraltro, in ambito penale e sul piano della salvaguardia e della tutela degli interessi dell'imputato e, ove occorra, delle altre parti private, pare di poter dire – conclude la Suprema Corte – che, davanti ad una attività giudiziale da compiersi comunque in assenza del difensore di fiducia, risulta più idonea ad assicurare una migliore difesa tecnica la possibilità di ammettere un delegato del difensore titolare, anziché procedere alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p. o procedere in assenza del sostituto del difensore della persona offesa. 

Il difensore delegato, infatti, si può presumere, o comunque non escludersi, che sia stato investito dal delegante della conoscenza della causa, che il difensore di ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. certamente non ha nella ipotesi, invero frequente, in cui non eserciti la facoltà di chiedere un termine a difesa.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 34 disp. att. c.p.c.
  • Art. 96 c.p.p.
  • Art. 102 c.p.p.
  • Art. 9, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in L. 22 gennaio 1934, n. 36
  • Art. 14, L. 31 dicembre 2012, n. 247
  • Parere CNF, Commissione Consultiva, del 23 ottobre del 2013