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Diritto penale

Delitti

24 | 09 | 2021

Il momento di consumazione del reato di riciclaggio

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 35439 del 15 giugno 2021 (dep. 24 settembre 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del reato di riciclaggio.

L’art. 648-bis c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Circa il momento di consumazione del reato di riciclaggio, la giurisprudenza di legittimità non è univoca. La problematica nasce per effetto del testo dell'art. 648-bis c.p. che, nel descrivere le azioni che consentono di ritenere integrato il predetto reato, dopo avere indicato le condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, così testualmente recita: “ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. Proprio in relazione a quest'ultimo tipo di condotta sorge il problema di comprendere se sia possibile – e se del caso in che termini – configurare il tentativo atteso che non è facile immaginare quali possano essere in concreto degli atti idonei diretti a sostituire in modo da ostacolare, posto che l'idoneità ad ostacolare caratterizza la condotta rilevante ai fini della consumazione.

Sul punto, in occasione dell'esame di una vicenda nella quale l'imputato era stato sorpreso dalla Polizia Giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura di provenienza furtiva, la Suprema Corte ha rilevato che risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648-bis c.p. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata (Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2013, n. 5505). In motivazione, la Corte ha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art. 648-bis "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della (...) provenienza" che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile.

In senso contrario, si pongono però altre decisioni secondo le quali risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Cass. pen., sez. II, 30 ottobre 2018, n. 55416; Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2010, n. 17694).

La Suprema Corte – ritenendo di aderire al primo di tali orientamenti – osserva che, comunque, i principi evidenziati devono essere necessariamente collegati ai fatti concreti di volta in volta sottoposti a giudizio. 

In sostanza, concludono i giudici di legittimità, si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso dei veicoli, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione. A ciò si aggiunge l'osservazione che per la configurabilità del reato la norma non è necessario che sia efficacemente "impedita" la tracciabilità del percorso del bene provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo "ostacolata" (Cass. pen., sez. II, 9 marzo 2015, n. 26208).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 648-bis c.p.