Diritto processuale penale

Atti

23 | 12 | 2024

I presupposti per la legittima dichiarazione di assenza dell'imputato che abbia eletto domicilio

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 47373 del 12 novembre-23 dicembre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo sui presupposti per la legittima dichiarazione di assenza dell'imputato che abbia eletto domicilio, ha richiamato il principio generale affermato dalle Sezioni Unite che, nella prospettiva della valorizzazione della effettività della conoscenza del procedimento, hanno avuto modo di precisare che «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p. ad opera della L. 23 giugno 2017, n. 103)» (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2019, n. 23948).

Con riferimento più specifico alla rilevanza dell'elezione di domicilio ai fini della dimostrazione della conoscenza del procedimento, rileva l'ulteriore principio secondo il quale «In tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudiciurn", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (in motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della "vocatio in iudicium", effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato)» (Cass. pen., sez. VI, 18 giugno 2020, n. 21997). Con detta sentenza è stato precisato che «l'art. 629-bis, comma 1, c.p.p., al pari del precedente art. 420-bis, comma 4, assegna rilievo alla mancata conoscenza del «processo», con ciò presupponendo la formalizzazione di un'accusa ed il deferimento a giudizio dell'interessato».

La mancata conoscenza del processo, infatti, rileva nel solo caso in cui l'imputato vi si sia volontariamente sottratto e solo in tal caso la mancata conoscenza può essere definita «colpevole», con conseguente rilevanza ai fini della rescissione del giudicato. In tal senso, vengono sono state richiamate le fonti sovranazionali per come interpretate dalla Corte EDU competenti (sentenza 18 maggio 2004, Somogyi Italia; sentenza 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia) e recepite nell'ordinamento interno (art. 19, L. 27 maggio 2015, n. 69).

È stato altresì affermato che la presunzione relativa di conoscenza operante in conseguenza dell'elezione di domicilio opera solo nel caso in cui la notificazione della vocatio in iudicium sia avvenuta presso il domicilio indicato, anche se non mani del destinatario, ma di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipendente e così via). Solo in questa ipotesi, infatti, «in ragione della stretta relazione intercorrente tra l'imputato e colui che, per esso, ha ricevuto l'atto, è ragionevole presumere che il primo ne sia venuto a conoscenza, sì da ritenere giustificato l'onere, a suo carico, di dimostrare il contrario». Analoga presunzione non opera nel caso in cui, a causa dell'impossibilità di notificazione di tale atto nel domicilio eletto o dichiarato, la stessa venga effettuata presso il difensore, di fiducia o d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., atteso che in questa ipotesi la notificazione avviene in luogo diverso dal domicilio. Da ciò discende che, tenuto conto della funzione essenziale della vocatio in iudicium «ai fini dell'esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadino», la notificazione della stessa ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., «quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato». 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 161, c.p.p.