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Diritto civile

Obbligazioni

24 | 09 | 2021

Ai fini dell’annullamento del contratto per dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 25968 del 24 settembre 2021, la sesta sezione civile, seconda sottosezione, della Corte di Cassazione ha spiegato che la semplice influenza psicologica sull'altro contraente non integra il dolo rilevante ai fini dell’annullamento del contratto.

A norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c..

Il dolo – inteso come vizio della volontà –, consiste in artifici e raggiri con cui un soggetto (c.d. “deceptor”) induce un altro soggetto (c.d. “deceptus”) in errore, spingendolo a porre in essere un negozio che altrimenti non sarebbe stato concluso o sarebbe stato concluso in modo diverso.

L’inganno adoperato per spingere una persona a compiere un negozio giuridico può consistere anche nel prospettare un vantaggio in realtà inesistente.

Per l’annullamento del negozio giuridico è necessario che il raggiro provenga dall’altra parte, oppure, se provocato da un terzo, deve essere comunque noto al contraente che ne ha tratto vantaggio.

I raggiri devono essere tali da spingere un uomo medio a contrarre, in base ad una valutazione oggettiva e non in relazione agli stati soggettivi del c.d. “deceptus”.

Il dolo vizio, causa di annullamento del negozio giuridico, viene chiamato dolus malus e deve essere distinto dal dolus bonus che consiste nel complesso delle vanterie pubblicitarie relative alla merce venduta ammesse e usualmente adoperate negli affari. 

Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cass. civ., sez. VI, 8 maggio 2018, n. 11009; Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2015, n. 12892).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1429 c.c.
  • Art. 1439 c.c.