Diritto penale
Delitti
29 | 03 | 2021
La configurabilità del reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 in caso di somministrazione di sostanza stupefacente a soggetto inconsapevole o non consenziente
Sonia Grassi
La quarta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.
11734 del 17 marzo 2021 (dep. 29 marzo 2021), ha affrontato la questione
relativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73 T.U. Stupefacenti in
caso di somministrazione di sostanza stupefacente a soggetto inconsapevole o
non consenziente nonché quella relativa al suo assorbimento nella circostanza aggravante
di cui all'art. 577, comma 1, n. 2, c.p.
La Corte ha in primo luogo chiarito che l'art. 73, d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 sanziona una pluralità di condotte tra loro alternative
(più precisamente coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare,
vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare,
trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito,
consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti, importare, esportare,
acquistare, ricevere a qualunque titolo o, comunque, illecitamente detenere),
tutte strumentali alla circolazione e al traffico delle sostanze stupefacenti,
tra cui non risulta espressamente elencata la somministrazione di droga a una
persona non consenziente o addirittura inconsapevole. Né tale comportamento può
ritenersi coincidente con l'offerta che presuppone la manifestazione palese del
prodotto al destinatario, o con la consegna, che richiede il coinvolgimento
dell'accipiens nella ricezione del bene.
La somministrazione di sostanza stupefacente ad un soggetto
inconsapevole o non consenziente, secondo la Corte, non è, dunque,
riconducibile all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non potendo la sanzione
penale essere estesa, in virtù del principio di legalità e, quindi, tassatività,
espresso dall'art. 25, comma 2, Cost. e dall’art. 1 c.p., al di là delle
condotte specificamente indicate nella disposizione penale o, comunque, con
esse non coincidenti o ad esse non pienamente sovrapponibili.
In proposito la Corte ha richiamato il principio già
affermato secondo cui, in tema di tassatività della fattispecie penale,
l'interprete non può ricavare norme incriminatrici non chiare e sicure per via
analogica, dovendosi attenere al principio di stretta legalità, sicché, quando
non risulti con precisione che un comportamento sia colpito da una determinata
norma incriminatrice, va esclusa l'incriminabilità della condotta.
A conferma della mancata riconducibilità della condotta in parola all’art. 73 cit., la Corte ha rilevato che essa è sanzionata da altra disposizione penale ossia dall'art. 613 c.p. (la condotta di colui che, mediante somministrazione di sostanze stupefacenti, pone una persona, senza il suo consenso, in stato d'incapacità d'intendere e di volere). La sostanza stupefacente è ricompresa, infatti, nel più ampio genus delle sostanze venefiche, tossiche per l'organismo, sicché la sua somministrazione, integrando la modalità con cui si è procurata una lesione alla vittima, risulta configurata, per espressa previsione normativa, in virtù del combinato disposto degli artt. 585 e 577 c.p., come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 582 c.p., in cui è assorbita ai sensi dell'art. 84 c.p., così come il reato di cui all'art. 613 c.p. è assorbito nella circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter c.p., comma 1, n. 2, o in quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 2, c.p..
A conferma di tale assunto, i giudici richiamano alcune pronunce in cui si afferma che il delitto di violenza sessuale, aggravato dalla circostanza speciale dell'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti gravemente lesive della salute della persona offesa, assorbe quello di procurata incapacità mediante somministrazione di sostanze stupefacenti e altre secondo cui l'accertata induzione nel soggetto passivo dello stato di incapacità di volere o di agire al fine di sottrargli cose mobili costituisce circostanza aggravante della rapina che, in tal caso, è da ritenersi reato complesso costituito dalla fusione del reato di furto con quello di procurata incapacità.
Riferimenti Normativi: