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Diritto processuale penale

Esecuzione

20 | 12 | 2024

Il provvedimento di cumulo riveste natura amministrativa e non giurisdizionale ed è, pertanto, suscettibile di essere revocato o rimosso dal P.M.

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 47276 del 29 ottobre-20 dicembre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il provvedimento cumulo – emesso a norma dell'art. 663 c.p.p. – riveste natura amministrativa e non giurisdizionale ed è, pertanto, suscettibile di essere revocato o rimosso; ciò in vista della necessità di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato.

In ordine al provvedimento di cumulo delle pene, poi, è prevista la competenza del Pubblico ministero, appunto in vista di una sollecita esecuzione della pena. Al giudice dell'esecuzione spetta, invece, il compito di decidere - con l’efficacia e il grado di stabilità che sono proprie dei provvedimenti di matrice giurisdizionale - in ordine a ogni problema attinente al rapporto esecutivo in sé considerato; ciò tanto nel caso in cui il condannato ritenga ingiusto il provvedimento adottato dal Pubblico ministero, quanto nel caso in cui si renda necessario provvedere in punto di questioni che siano preliminari, ovvero rivestano un connotato di pregiudizialità, rispetto al semplice computo delle pene che sono indicate dagli artt. 670-676 c.p.p.. Deriva da tale impostazione concettuale, costantemente affermata in sede di legittimità, la conseguenza che tale provvedimento non diventi mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo (Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2019, n. 26321; Cass. pen., sez. I, 23 settembre 2010, n. 36236; si veda anche Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 1990, n. 429, a mente della quale: ‹‹Il nuovo codice di procedura penale pur avendo adottato il principio della piena giurisdizionalizzazione del procedimento esecutivo - il quale ha come presupposto inscindibile l'intervento del giudice dell'esecuzione - ha tuttavia lasciato inalterato il carattere meramente amministrativo e non giurisdizionale che la giurisprudenza aveva, in passato, costantemente riconosciuto al provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero ex art. 582 c.p.p. del 1930. Ne consegue che si può continuare a ritenere che si tratta di un provvedimento qualunque sia l'organo del pubblico ministero competente ad emanarlo, ai sensi dell'art. 663, comma 2, in relazione all'art. 665, comma 4, del nuovo c.p.p. – suscettibile d'essere revocato o rimosso da parte del medesimo organo al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, che, come tale, non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo››).  Proprio la natura amministrativa del provvedimento di cumulo delle pene, inoltre, impone di ricondurlo alle attribuzioni specificamente demandate al Pubblico ministero, in vista del raggiungimento del fine di rendere possibile una più rapida e unitaria esecuzione delle plurime pene da eseguire, nei confronti del medesimo condannato. Resta salva, ovviamente, la facoltà di quest’ultimo di adire il giudice dell'esecuzione, laddove ritenga ingiusto il provvedimento adottato nei suoi confronti. È anche dato riscontrare alcune eccezioni, rispetto a tale regola (che è di carattere generale ed è intimamente connessa, come detto, alla natura amministrativa del cumulo di pene concorrenti), nel caso in cui – a seguito di specifica richiesta del Pubblico ministero e con la procedura degli incidenti di esecuzione – il giudice dell’esecuzione intervenga allorquando occorra decidere, con efficacia giurisdizionale, su temi inerenti al rapporto esecutivo. Ulteriore caso, in cui al giudice dell'esecuzione è direttamente demandato il compito di procedere alla unificazione di pene concorrenti, può ravvisarsi laddove le questioni, connesse al cumulo stesso, vengano prospettate all’interno del procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p. (segnatamente, nei casi in cui il provvedimento di unificazione postuli una pregiudiziale statuizione, in punto di revoca dei benefici e di applicazione dell'amnistia, secondo l’insegnamento – risalente, ma mai rivisitato, di Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1993, n. 45).

Il Codice di rito, pur essendo improntato al principio della piena giurisdizionalizzazione del procedimento esecutivo – che prevede, quale ineliminabile presupposto, l’intervento del giudice dell’esecuzione – ha lasciato inalterato il carattere meramente amministrativo, dunque non giurisdizionale, del provvedimento di cumulo di pene concorrenti; tale provvedimento è espressamente riservato - ai sensi dell’art. 663 c.p.p. – al Pubblico ministero. A quest’ultimo, allora, spetta la competenza a revocare il cumulo, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, essendo riservato al giudice dell’esecuzione la sola possibilità di sospenderne l’efficacia (Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2019, n. 26321; Cass. pen., sez. I, 23 settembre 2010, n. 36236; Cass. pen., sez. I, 24 marzo 2021, n. 11356).