Diritto penale
Reati in generale
24 | 09 | 2021
Il concorso anomalo: il reato di rapina impropria quale logico e prevedibile sviluppo del furto programmato
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 35444 del 24 giugno 2021 (dep. 24 settembre
2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha fatto il punto in
tema di concorso anomalo, in particolare con riferimento al reato di rapina
impropria, di cui all’art. 628, comma 2, c.p.
In via generale, nella rapina impropria, la violenza o la
minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione
della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la
configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra
sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due
diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere
l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso
delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Cass. pen., sez.
VI, 25 giugno 1999, n. 2410; Cass. pen., sez. II, 9 aprile 2009, n. 30127).
Circa la disposizione di cui all’art. 116 c.p. – a mente del
quale qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei
concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua
azione od omissione; e il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena
è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave – come affermato dalla
giurisprudenza della Suprema Corte, la configurazione del concorso cd.
"anomalo" incontra due limiti negativi:
a) l'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto
neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od
eventuale) e, dunque, che il reato più grave non sia stato già considerato come
possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Cass.
pen., sez. II, 30 giugno 2016, n. 31889; Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2015,
n. 48330);
b) l'accertamento della non atipicità dell'evento diverso, o
più grave, rispetto a quello concordato, in modo che l'evento realizzato non
sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili
all'azione criminosa, sì da interrompere il nesso di causalità.
In altri termini sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 c.p.) qualora vi siano: la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, la realizzazione di un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l'agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all'art. 110 c.p..
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi l’impostazione offerta dai giudici di merito nell’affermare la sussistenza del concorso anomalo in capo al soggetto che non ha materialmente commesso il fatto, poiché il reato di rapina impropria, effettivamente realizzato da uno dei due correi, costituisce logico e prevedibile sviluppo del furto programmato, dato che, pur agendo con tutte le cautele possibili, certamente elevata è la probabilità che chi esegua un furto all'interno di un supermercato possa essere sorpreso dai vigilanti addetti ai relativi controlli e, di conseguenza, è prevedibile da parte dei correi che quello di loro che venga sorpreso con la merce possa cercare di sottrarsi al controllo, ponendo in essere forme, anche lievi, di violenza, ma comunque idonee ai fini della integrazione del reato di rapina impropria.
Riferimenti Normativi: