Diritto amministrativo
Pubblico Impiego
20 | 12 | 2024
Concorso in magistratura: legittimo il limite delle consegne
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 10258 del 20 dicembre 2024, la settima sezione del Consiglio di Stato ha reputato legittima la disposizione del bando di concorso in base al quale sono ammessi al concorso per esami in magistratura i candidati che, tra l'altro, presentino la condizione di "non essere stati dichiarati per tre volte non idonei al concorso per esami di cui all'art. 1, comma 1, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda". La disposizione del bando non presenta alcun profilo di irragionevolezza, tale da incidere sulle necessarie condizioni di eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici, né profili contrastanti con i principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza di cui alla normativa dell'Unione Europea. La giurisprudenza amministrativa (tra le altre, Cons. Stato, sez. IV., 29 settembre 2011 n. 5411 e 10 giugno 2014 n. 2958) ha più volte affermato che in materia di rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni (non già contrattualizzato, ma ex lege in regime di diritto pubblico, ivi compresa la disciplina del momento genetico del rapporto), la discrezionalità dell'amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice, nei limiti in cui questo è consentito), deve tenere senz'altro conto della particolarità e delicatezza delle funzioni che l'aspirante deve svolgere, essendo confacente ad un corretto uso del potere discrezionale procedere a valutazioni che lo contestualizzano con la natura delle funzioni. La previsione non presenta profili di palese arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza: il limite di consegne non è un meccanismo di preclusione alla partecipazione al concorso proprio della sola magistratura, bensì disciplina la selezione per talune importanti carriere, essendo previsto, ad es., per il concorso notarile, per quello a procuratore dello Stato e per il concorso alla carriera diplomatica (Corte Cost., n. 84 del 1997). La scelta di precludere la partecipazione al concorso in magistratura a coloro che non hanno riportato un'inidoneità in almeno tre prove concorsuali si profila, dunque, come una scelta legittima di determinazione dei criteri di ammissione ai concorsi, che si iscrive nell'ampia discrezionalità riconosciuta in questo ambito al legislatore ordinario (Corte Cost., nn. 195 del 1998 e 51 del 1994). L'essersi evidenziato come il legislatore disponga di un ampio margine di discrezionalità, circa l'individuazione delle norme disciplinanti le modalità di accesso e partecipazione ai pubblici concorsi depotenzia ogni possibile profilo di incostituzionalità asseritamente correlato agli artt. 4, 33, comma 5, e 97 della Costituzione. Il diritto al lavoro, declinato nell'art. 4, non può dirsi violato da una normativa che consente a tutti i partecipanti che ne abbiano titolo di provare per un determinato numero di volte il concorso, considerato che il numero di tentativi non risulta manifestamente irragionevole ed è rimesso, almeno in parte, anche alla libera scelta del candidato, il quale può non consegnare, ove reputi il proprio elaborato non meritevole di conseguire l'idoneità. Trattandosi di una professione il cui svolgimento è sottoposto ad una predeterminazione dei posti disponibili, le norme costituzionali di riferimento sono quelle contenute nell'art. 97, comma 4, Cost., che dispone che "agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge" e all’art. 106 comma 1: Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Relativamente, quindi, all'asserita violazione dell'art. 97 e 106 Cost. evidenzia che eventuali limiti all'accesso alle selezioni concorsuali sono costituzionalmente legittime in quanto, da un lato, rispondono alla necessità di permettere l'ordinato e celere svolgimento delle procedure, e, dall'altro, consentono la selezione di quei candidati che dimostrino in un numero ragionevole di tentativi di possedere quell'attitudine e quelle conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'importante e delicata professione di magistrato. Ne consegue, in concreto, che ben possono essere previste condizioni di accesso diverse e più restrittive, a seconda della natura del rapporto di impiego pubblico al quale il soggetto intende accedere. D'altra parte, la non riconducibilità del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (latamente intesa) ad un modello unico (di modo che possono aversi condizioni diverse per la partecipazione ai concorsi, ovvero valutazioni differenti di un medesimo episodio in ragione di impieghi diversi), è già desumibile dalla stessa Costituzione, laddove, all'art. 98, comma 3, prevede che, per determinaste categorie di pubblici dipendenti (tra le quali rientra quella di "aspirazione" dell'attuale appellante) possano essere disposte limitazioni finanche all'esercizio dei diritti politici (nella specie, iscrizioni ai partiti), purché con legge ed in evidente considerazione della specificità e delicatezza delle loro funzioni. Per le medesime ragioni, l'art. 3, D.L.vo n. 165/2001 enuclea una specifica categoria di "personale in regime di diritto pubblico", sottratto alla c.d. contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazione, nella quale rientrano, fra gli altri, gli appartenenti alle magistrature ed il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato. In definitiva, in considerazione della particolarità del rapporto di impiego pubblico cui si intende accedere e della delicatezza delle funzioni a questo riconducibili (tali da giustificare già una diversa disciplina normativa, fin dalla Costituzione), ben si giustificano condizioni di ammissione al concorso più rigide, come è., in questo caso, la prevista preclusione per i candidati che già siano stati dichiarati non idonei alle prove di tre precedenti concorsi. La norma censurata non contrasta nemmeno con l'invocato art. 52, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, posto che quest'ultimo ben prevede la possibilità di apportare limitazioni all'esercizio dei diritti, se necessarie e rispondenti a finalità di interesse generale o all'esigenza di proteggere i dritti e le libertà altrui. Nel caso di specie, la limitazione non incide sul "contenuto essenziale" del diritto ad accedere al lavoro pubblico (essendo consentita la partecipazione a ben tre tornate concorsuali - oggi quattro in forza del D.L. n. 44/2024), e si prospetta come necessaria e ragionevole, anche per impedire l'esercizio di delicate funzioni pubbliche (quale è il giudicare dei diritti altrui) a soggetti che hanno reiteratamente mostrato di non possedere la necessaria preparazione.