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Diritto processuale penale

Impugnazione

24 | 09 | 2021

L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale con uno strumento non conforme a quello legislativamente previsto: è ammessa la conversione?

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 35434 del 24 giugno 2021 (dep. 24 settembre 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di errata qualificazione dell’impugnazione da parte del ricorrente e di operatività del meccanismo della conversione.

Secondo un primo orientamento, che affonda le sue radici in una risalente sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte, a sua volta argomentata sulla base di un'accurata ricostruzione storica della genesi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., il principio che vuole che – laddove sia proposta impugnazione avverso un provvedimento giurisdizionale tramite l'utilizzo di uno strumento non conforme a quello legislativamente previsto, il meccanismo della conversione dello strumento errato in quello corretto, con l'eventuale trasmissione degli atti per il più a praticarsi in favore dell'organo giudiziario eventualmente competente per valutare lo strumento rettificato – è espressivo di un effetto che deve conseguire in termini di automatica regolarità, senza che debba essere oggetto di analisi quale fosse stata, al di là di una generica espressione di voluntas impugnationis, il reale intento del ricorrente (Cass. pen., sez. un., 31 ottobre 2001, n. 45371; Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2019, n. 40381).

Secondo altro orientamento – al quale la Corte dichiara di aderire – che trae, invece, il suo primigenio fornite in altra, anch'essa risalente sentenza della Sezioni unite della Corte, il precetto di cui al comma 5 dell'art. 568 c.p.p., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo la mera erronea attribuzione del nomen juris al ricorso non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi; si è, in altre parole, inteso significare che il giudice ha sì il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico, ma, proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito di sostituire al mezzo d'impugnazione effettivamente voluto dalla parte, conseguentemente da essa denominato ma dalla medesima inammissibilmente proposto per errore quello, diverso ma non concretamente praticato, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravarne, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una pretesa azionata con uno strumento rivelatosi improprio e come tale da sanzionare con l'inammissibilità (Cass. pen., sez. un. 26 novembre 1997, n. 16).

Si è, in particolare, osservato che, un intervento di conversione che prescindesse dall'analisi della volontà dell'impugnante, si sostanzierebbe nella sostituzione del giudice alla parte nella scelta dell'appropriato strumento impugnatorio, con il rischio che, ove fosse una tale metodica elevata a corrente modus procedendi, potrebbero determinarsi delle distorsioni rispetto alla posizione di naturale equidistanza che il giudice deve mantenere rispetto ai contrapposti interessi delle parti processuali.

Peraltro, secondo tale orientamento, una tale interpretazione si pone in contrasto con la previsione di cui al ricordato art. 568, comma 5, c.p.p., posto che tale disposizione presuppone che la impugnazione sia stata correttamente formulata, quindi sia stata come tale voluta dal ricorrente, il quale ha, semplicemente, errato nell'attribuirle un determinato nomen juris per effetto del quale la stessa è stata, con attività sostanzialmente solo esecutiva, presentata di fronte ad un giudice per essa incompetente. 

Nel caso in cui, invece, emerga con chiarezza che il mezzo di impugnazione in questione sia stato consapevolmente scelto dal ricorrente e che lo stesso sia stato, in conformità con tale scelta, presentato di fronte al giudice che risulta essere ordinariamente competente in relazione ad esso, non entra in giuoco la tematica relativa alla incompetenza del giudice adito, essendo stato questo individuato in perfetta coerenza con lo strumento impugnatorio consapevolmente prescelto dal ricorrente, ma solamente la questione della ammissibilità o meno del mezzo processuale adottato dal ricorrente.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 568 c.p.p.