Diritto processuale penale
Impugnazione
24 | 09 | 2021
L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale con uno strumento non conforme a quello legislativamente previsto: è ammessa la conversione?
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 35434 del 24 giugno 2021 (dep. 24 settembre
2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha rilevato l’esistenza
di un contrasto giurisprudenziale in tema di errata qualificazione dell’impugnazione
da parte del ricorrente e di operatività del meccanismo della conversione.
Secondo un primo orientamento, che affonda le sue radici in
una risalente sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte, a sua volta
argomentata sulla base di un'accurata ricostruzione storica della genesi
dell'art. 568, comma 5, c.p.p., il principio che vuole che – laddove sia
proposta impugnazione avverso un provvedimento giurisdizionale tramite
l'utilizzo di uno strumento non conforme a quello legislativamente previsto, il
meccanismo della conversione dello strumento errato in quello corretto, con
l'eventuale trasmissione degli atti per il più a praticarsi in favore
dell'organo giudiziario eventualmente competente per valutare lo strumento
rettificato – è espressivo di un effetto che deve conseguire in termini di
automatica regolarità, senza che debba essere oggetto di analisi quale fosse
stata, al di là di una generica espressione di voluntas impugnationis, il reale
intento del ricorrente (Cass. pen., sez. un., 31 ottobre 2001, n. 45371; Cass.
pen., sez. III, 17 maggio 2019, n. 40381).
Secondo altro orientamento – al quale la Corte dichiara di
aderire – che trae, invece, il suo primigenio fornite in altra, anch'essa
risalente sentenza della Sezioni unite della Corte, il precetto di cui al comma
5 dell'art. 568 c.p.p., secondo cui l'impugnazione è ammissibile
indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha
proposta, deve essere inteso nel senso che solo la mera erronea attribuzione
del nomen juris al ricorso non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo
di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta
"etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi; si è, in altre
parole, inteso significare che il giudice ha sì il potere-dovere di provvedere
all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale
apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto
dall'ordinamento giuridico, ma, proprio perché la disposizione indicata è
finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato,
al giudice non è consentito di sostituire al mezzo d'impugnazione
effettivamente voluto dalla parte, conseguentemente da essa denominato ma dalla
medesima inammissibilmente proposto per errore quello, diverso ma non
concretamente praticato, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale
ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del
gravarne, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una pretesa
azionata con uno strumento rivelatosi improprio e come tale da sanzionare con
l'inammissibilità (Cass. pen., sez. un. 26 novembre 1997, n. 16).
Si è, in particolare, osservato che, un intervento di
conversione che prescindesse dall'analisi della volontà dell'impugnante, si sostanzierebbe
nella sostituzione del giudice alla parte nella scelta dell'appropriato
strumento impugnatorio, con il rischio che, ove fosse una tale metodica elevata
a corrente modus procedendi, potrebbero determinarsi delle distorsioni rispetto
alla posizione di naturale equidistanza che il giudice deve mantenere rispetto
ai contrapposti interessi delle parti processuali.
Peraltro, secondo tale orientamento, una tale interpretazione si pone in contrasto con la previsione di cui al ricordato art. 568, comma 5, c.p.p., posto che tale disposizione presuppone che la impugnazione sia stata correttamente formulata, quindi sia stata come tale voluta dal ricorrente, il quale ha, semplicemente, errato nell'attribuirle un determinato nomen juris per effetto del quale la stessa è stata, con attività sostanzialmente solo esecutiva, presentata di fronte ad un giudice per essa incompetente.
Nel caso in cui, invece, emerga con chiarezza che il mezzo di impugnazione in questione sia stato consapevolmente scelto dal ricorrente e che lo stesso sia stato, in conformità con tale scelta, presentato di fronte al giudice che risulta essere ordinariamente competente in relazione ad esso, non entra in giuoco la tematica relativa alla incompetenza del giudice adito, essendo stato questo individuato in perfetta coerenza con lo strumento impugnatorio consapevolmente prescelto dal ricorrente, ma solamente la questione della ammissibilità o meno del mezzo processuale adottato dal ricorrente.
Riferimenti Normativi: