Diritto processuale civile
Disposizioni generali
24 | 09 | 2021
Il foro convenzionale esclusivo e l’eccezione di incompetenza territoriale
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 25969 del 24 settembre 2021, la sesta
sezione civile, seconda sottosezione, della Corte di Cassazione ha affrontato la
questione della formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile
quando le parti non hanno designato una competenza esclusiva espressa a quello convenzionalmente
determinato.
Sul punto, risulta granitico l'orientamento di questa Corte
che, a più riprese, ha specificamente affermato che in tema di competenza
per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di
una dichiarazione espressa e univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso,
la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza
territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con
quelli previsti dalla legge in via alternativa (Cass. civ., sez. III, 6 ottobre
2020, n. 21362; Cass. civ., sez. VI-3, 25 gennaio 2018, n. 1838).
Nel caso di specie, proseguono i giudici, l'eccezione di
incompetenza proposta, ancorché tempestivamente sollevata, era inefficace, non
essendo accompagnata dall'indicazione di tutti i fori alternativamente competenti,
come espressamente richiesto dal secondo periodo dell'art. 38, comma 1, c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte specificato che
"nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall'art.
38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per
territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri
previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del
giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza
che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace
l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non
prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito
in base al profilo non (o non efficacemente) contestato" (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17020; Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio
2011, n. 3989; Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2005, n. 12121).
Ne consegue che l'incompletezza della formulazione dell'eccezione
è profilo deducibile e controllabile anche d'ufficio in sede di regolamento di
competenza, in quanto la Corte di Cassazione, cui appartiene il potere di
riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse
da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d'ufficio
l'osservanza del disposto dell'art. 38, comma 3, c.p.c., con riguardo alla
rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che, pur se
espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia
stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a
contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta
applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass.
civ., sez. II, 7 maggio 2010, n. 11192).
L'esistenza di una situazione di incompletezza della formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale sotto il profilo della competenza territoriale derogabile, rende superfluo e inutile l'esame della questione della sussistenza della competenza.
Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza territoriale è stata dedotta in modo incompleto, non avendo parte convenuta assolto all'onere di precisare i termini esatti della relativa deduzione (trattandosi di eccezione in senso proprio), contestando specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione; ne consegue che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione doveva essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (così, tra le tante, Cass. civ., sez. VI, 21 luglio 2011, n. 15996).
Riferimenti Normativi: