Diritto amministrativo
Edilizia e Urbanistica
24 | 09 | 2021
La natura meramente conformativa del vincolo di destinazione urbanistica apposto dal Piano Regolatore Generale
Cristina Tonola
La
sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, con sentenza del 24 settembre 2021, n. 811, ha chiarito che
il vincolo di destinazione urbanistica «attrezzature
scolastiche» impresso dal piano regolatore generale comunale non ha natura
sostanzialmente espropriativa (tale da comportarne la decadenza quinquennale),
bensì costituisce un vincolo conformativo con validità a tempo indeterminato e
senza obbligo di indennizzo, in quanto le attrezzature scolastiche sono
realizzate anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di
mercato e non solo dalla mano pubblica.
Tale
conclusione rappresenta l’approdo della costante giurisprudenza civile (Cass.
civ., sez. I, 17 maggio 2016, n. 10085) e amministrativa (Cons. Stato, sez. IV,
4 giugno 2014, n. 2855), poiché anche in passato la Corte di Cassazione,
nell’affermare il carattere non edificabile della destinazione ad edilizia
scolastica, ha sostenuto che essa ha “l’effetto di configurare un tipico
vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le
necessità di zone circoscritte, ed è concepibile solo nella complessiva
sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a
criteri generali ed astratti” (Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2010, n.
12862); di converso, la giurisprudenza amministrativa ha osservato che “la
destinazione a zone per l'istruzione dell'obbligo, impressa all'area della
parte originaria ricorrente, non comportava, quindi, l'imposizione di un
vincolo espropriativo, ma solo conformativo, conseguente alla zonizzazione
effettuata dallo strumento urbanistico per definire i caratteri generali
dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio
comunale, ponendo limitazioni in funzione dell'interesse pubblico generale” (Cons.
Stato, sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 870).Tale orientamento trova conferma in
più recenti sentenze secondo cui i vincoli apposti dal Comune in sede di
piano regolatore generale ai fini della zonizzazione delle aree hanno natura
conformativa e non espropriativa; in particolare, il vincolo di destinazione
urbanistica “zona attrezzature di interesse pubblico” impresso ad un’area dal
piano regolatore generale non ha natura sostanzialmente espropriativa tale da
comportarne la decadenza quinquennale, bensì costituisce un vincolo
conformativo con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo
in quanto le attrezzature in questione (nella fattispecie, scolastiche) sono
realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di
mercato e non dal solo intervento pubblico. In particolare, sono qualificati
come di carattere meramente conformativo i vincoli di destinazione che siano
realizzabili ad iniziativa privata, con un coordinamento pubblico, o mista
pubblico-privata (C.G.A.R.S., 22 febbraio 2021, n. 129).
La destinazione urbanistica di una zona ad attrezzatura pubblica e di uso pubblico che consenta la realizzazione per iniziativa del privato, o che comunque non la escluda,ancorché conformata al perseguimento del peculiare interesse pubblico sotteso, si pone al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo e costituisce, dunque, un vincolo espressione della potestà conformativa dell’amministrazione comunale, avente validità a tempo indeterminato.
La natura conformativa del vincolo, derivante dalla destinazione urbanistica della zona ad attrezzature scolastiche, non può infine essere valutata con riferimento alle singole particelle, bensì alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico per definire i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo limitazioni in funzione dell’interesse pubblico generale (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 870). Sul punto occorre richiamare l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte che per individuare la natura conformativa o espropriativa del vincolo derivante dall’atto di pianificazione fissa il principio secondo cui ove esso miri ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo; mentre, ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area (Cass. civ., sez. I , 9 gennaio 2020, n. 207).
Riferimenti Normativi: