Diritto processuale penale
Esecuzione
13 | 12 | 2024
Le questioni che possono essere prospettate in esecuzione circa la validità del titolo esecutivo
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 45900 del 12 settembre-13 dicembre 2024, la
prima sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sulle questioni
che possono essere prospettate in esecuzione circa la validità del titolo
esecutivo ex art. 670 c.p.p..
Dalla lettura e dalla collocazione della norma nell'ambito del libro X del codice di procedura penale vigente, cioè dopo li corpo di disposizioni che disciplinano le impugnazioni, risulta evidente che l'indicente di esecuzione, che pure è uno strumento di tutela e condivide con tali mezzi la funzione di contestare la decisione giudiziale, non appartiene alla categoria delle impugnazioni (per una più approfondita analisi Cass. pen., sez. un., 26 novembre 2020, n. 15498). In una corretta prospettiva sistematica, infatti, la giurisdizione esecutiva, che presuppone 'irrevocabilità del provvedimento, considerate le esigenze di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni giuridiche sottese alla nozione di giudicato, riguarda esclusivamente la mancanza del titolo o la sua non esecutività e non può estendersi alla verifica della correttezza e validità della decisione cui è addivenuto il giudice della cognizione. L'incidente di esecuzione, anche sul punto, d'altro canto risponde alla «finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, li concreto contenuto dell'esecuzione» (Corte Cost., sentenza 10 febbraio 1997, n. 45) e, dunque, non può avere a oggetto questioni attinenti la fondatezza del giudizio di responsabilità sul fatto di reato, la misura della pena irrogata o gli eventuali vizi procedurali (comprese le eventuali nullità anche assolute) verificatisi prima del passaggio in giudicato del provvedimento cui dare attuazione (Cass. pen., sez. un., 26 novembre 2020, n. 15498; Cass. pen., sez. I, 13 dicembre 2011, n. 3370). Dovendo e potendo queste essere diversamente denunciate solo con i mezzi d'impugnazione, siano essi ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione, ovvero straordinari, quelli cioè attivabili dopo l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del giudizio nei casi previsti dalla legge con l'effetto, se fondati ed accolti, di determinare la riapertura del processo nella fase cognitiva (così in termini inequivoci Corte cost., ord. n. 14 del 2000; n. 413 del 1999 e n. 294 del 1995; ord. n. 28 del 1969 per cui «la problematica dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione»; nel senso dell'abnormità di provvedimenti emessi in violazione di tale limite cfr. Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2018, n. 58524; Cass. pen., sez. I, 13 ottobre 2009, n. 41604; Cass. pen., sez. VI, 7 aprile 2000, n. 1785; Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 1998, n. 2862). Sotto tale profilo la mancanza del titolo esecutivo, intesa in senso materiale o giuridico, e la non esecutività dello stesso possono essere dedotte con l'incidente di esecuzione solo si riferiscono a patologie ulteriori e diverse da quelle che si sono eventualmente verificate nel corso del giudizio di cognizione che, come detto, non possono essere più dedotte una volta che la sentenza è divenuta irrevocabile (Cass. pen., sez. I, 21 ottobre 2022, n. 46923).
La "inesistenza" del titolo, oltre ai casi di mancanza in senso oggettivo naturalistico, ad esempio, è stata ravvisata allorché l'atto, per difetto di alcuni elementi strutturali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente fuori dal sistema, tanto da non essere a esso riferibile, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo e, in quanto tale, non è suscettibile di essere ricondotto ad alcuna delle categorie di vizi che determinano l'invalidità degli atti secondo la disciplina del codice di rito. Quale forma di patologia radicale, d'altro canto, l'inesistenza supera persino lo sbarramento del giudicato e il principio di tassatività, proprio delle nullità, e può, pertanto, essere rilevata in qualsiasi momento attraverso un'azione di accertamento, che compete al giudice dell'esecuzione (Cass. pen., sez. VI, 3683 del 2000 cit. in Cass. pen., sez. un., 26 novembre 2020, n. 15498). La non esecutività del titolo, invece, si riferisce al mancato perfezionamento degli adempimenti richiesti per la validità dello stesso titolo ovvero alle altre possibili questioni che possono sorgere sul punto, sempre che queste non trovino origine in una presunta, anche se effettiva, violazione di norme processuali avvenuta nel corso del giudizio ormai definito in quanto con l'irrevocabilità si è formato il giudicato in ordine a ogni questione relativa allo svolgimento del processo e alla validità della sentenza.
Il sistema processuale delle impugnazioni, ordinarie e straordinarie, così come i poteri attribuiti al giudice dell'esecuzione garantiscono, nel loro complesso, una tutela adeguata e coerente all'imputato che non evidenzia alcun profilo di irragionevolezza o illegittimità e questo pure considerando la possibilità di ricorrere allo specifico rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p..
Riferimenti Normativi: