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Diritto amministrativo

Processo amministrativo

23 | 09 | 2021

I presupposti della pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Cristina Tonola

La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 23 settembre 2021, n. 6439, ha ribadito i presupposti della pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, contestualmente differenziandoli da quelli della pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In generale, per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2021, n. 4781), la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), così da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317). Essa opera, cioè, quando si determina una successiva attività amministrativa della parte pubblica integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).

Posto che l’interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549), la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, diversamente,il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice(Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6952;Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5355).

Qualora l’Amministrazione adotti in pendenza del giudizio un atto satisfattivo dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso in primo grado, al fine di ricostruire gli effetti sostanziali e processuali riconducibili alla decisione amministrativa sopravvenuta, occorre verificare se l’Amministrazione si sia determinata autonomamente ovvero in mera esecuzione di un ordine giudiziale, pronunciato al fine di cautelare – nelle more della definizione della controversia nel merito – la situazione giuridica soggettiva vantata dalla parte ricorrente.

Mentre nella prima ipotesi l’Amministrazione detta una regula iuris del rapporto amministrativo tendenzialmente stabile, definita nel perseguimento dell’interesse pubblico affidato alla sua cura, alla stregua di valutazioni ed accertamenti rimessi alla sua potestà provvedimentale, non esaurita per effetto della pendenza del giudizio; nella seconda ipotesi, il provvedimento sopravvenuto viene assunto al solo fine di ottemperare ad un comando giudiziale (di regola, propulsivo), realizzando, per l’effetto, un assetto di interessi per propria natura interinale, destinato ad essere caducato in caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione procedente.

Tale diverso atteggiarsi della volontà provvedimentale influisce non soltanto sulla stabilità, sul piano sostanziale, del provvedimento sopravvenuto, ma anche e correlativamente sull’andamento, sul piano processuale, del giudizio corrente tra le parti. Difatti, il provvedimento favorevole assunto in mera esecuzione di un ordine giudiziale non influisce sulla procedibilità del ricorso, consentendo al ricorrente soltanto di essere tutelato nella propria posizione giuridica in attesa dell’approfondito esame, proprio della sede di merito, delle questioni sollevate dalle parti, componenti il thema decidendum da risolvere in sede giurisdizionale. 

Diversamente, qualora il provvedimento sopravvenuto sia assunto spontaneamente e autonomamente dall’Amministrazione procedente, viene integrata una fattispecie di cessata materia del contendere, da dichiarare con sentenza di merito (art. 34, comma 5, c.p.a.), attraverso cui accertare l’avvenuta realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione del ricorso.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 34, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)