Diritto amministrativo
Processo amministrativo
23 | 09 | 2021
I presupposti della pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Cristina Tonola
La
sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 23 settembre 2021, n. 6439,
ha ribadito i presupposti della pronuncia di estinzione del giudizio per
cessazione della materia del contendere, contestualmente differenziandoli da
quelli della pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza
di interesse.
In
generale, per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2021, n.
4781), la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel
caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della
vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), così da rendere
inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (Cons.
Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio
2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez.
IV, 7 maggio 2015, n. 2317). Essa opera, cioè, quando si determina una
successiva attività amministrativa della parte pubblica integralmente
satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2019, n.
3378).
Posto
che l’interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice
in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che
deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della
sua decisione (Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549), la
dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di
interesse presuppone, diversamente,il verificarsi di una situazione di fatto o
di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della
proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della
sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della
pronuncia del giudice(Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6952;Cons. Stato,
sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n.
5355).
Qualora
l’Amministrazione adotti in pendenza del giudizio un atto satisfattivo
dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso in primo grado, al fine di
ricostruire gli effetti sostanziali e processuali riconducibili alla decisione
amministrativa sopravvenuta, occorre verificare se l’Amministrazione si sia
determinata autonomamente ovvero in mera esecuzione di un ordine giudiziale,
pronunciato al fine di cautelare – nelle more della definizione della
controversia nel merito – la situazione giuridica soggettiva vantata dalla
parte ricorrente.
Mentre
nella prima ipotesi l’Amministrazione detta una regula iuris del
rapporto amministrativo tendenzialmente stabile, definita nel perseguimento
dell’interesse pubblico affidato alla sua cura, alla stregua di valutazioni ed
accertamenti rimessi alla sua potestà provvedimentale, non esaurita per effetto
della pendenza del giudizio; nella seconda ipotesi, il provvedimento
sopravvenuto viene assunto al solo fine di ottemperare ad un comando giudiziale
(di regola, propulsivo), realizzando, per l’effetto, un assetto di interessi
per propria natura interinale, destinato ad essere caducato in caso di esito
del giudizio favorevole all’Amministrazione procedente.
Tale diverso atteggiarsi della volontà provvedimentale influisce non soltanto sulla stabilità, sul piano sostanziale, del provvedimento sopravvenuto, ma anche e correlativamente sull’andamento, sul piano processuale, del giudizio corrente tra le parti. Difatti, il provvedimento favorevole assunto in mera esecuzione di un ordine giudiziale non influisce sulla procedibilità del ricorso, consentendo al ricorrente soltanto di essere tutelato nella propria posizione giuridica in attesa dell’approfondito esame, proprio della sede di merito, delle questioni sollevate dalle parti, componenti il thema decidendum da risolvere in sede giurisdizionale.
Diversamente, qualora il provvedimento sopravvenuto sia assunto spontaneamente e autonomamente dall’Amministrazione procedente, viene integrata una fattispecie di cessata materia del contendere, da dichiarare con sentenza di merito (art. 34, comma 5, c.p.a.), attraverso cui accertare l’avvenuta realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione del ricorso.
Riferimenti Normativi: