Diritto civile
Proprietà e diritti reali
23 | 09 | 2021
Le differenze tra vedute e luci
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 25864 del 23 settembre 2021, la sezione
seconda civile, della Corte di Cassazione ha tracciato le differenze
strutturali esistenti tra vedute e luci.
In particolare, ha chiarito che, perché si possa parlare di
veduta – che consente, quindi,la possibilità di affacciarsi per esercitare la
visione dritta, obliqua e laterale – occorre che sussistano, al tempo stesso,
ambedue i requisiti della possibilità di inspicere e di prospicere sul fondo
altrui.
Diversi sono i riferimenti normativi, rispettivamente delle
vedute, regolate dall'art. 905 c.c., e delle luci, in relazione alle quali gli
artt. 901 e 902 c.c. regolano, appunto, il diritto di praticare aperture in
direzione del fondo vicino al solo scopo di attingere luce ed aria.
Allo stesso modo, diversi sono i rimedi previsti per la
violazione dei due diritti, di veduta e di luce, poiché l'inosservanza delle
distanze dettate dall'art. 905 c.c. può essere eliminata soltanto
dall'arretramento o dalla chiusura della veduta, salvo che essa non costituisca
il contenuto di uno specifico diritto di servitù, mentre le prescrizioni sulle
luci possono farsi rispettare attraverso la semplice regolarizzazione delle
aperture create in violazione delle prescrizioni in tema di altezza e sicurezza
poste dalla legge (Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2558; Cass. civ.,
sez. II, 10 febbraio 2013, n. 512).
La diversità dei rimedi previsti dall'ordinamento si fonda
sulla differenza dei presupposti della ratio e del contenuto della disciplina
di cui all'art. 905 c.c., in tema di distanze per l'apertura di vedute,
rispetto a quelli della disciplina contemplata dagli artt. 901 e 902 c.c., con
riguardo alle luci.
La prima disposizione, infatti, mira a tutelare il
proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare
aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo.
La normativa in tema di luci, invece, tende a regolare il
diritto del proprietario di effettuare sul proprio fabbricato aperture verso il
fondo del vicino allo scopo di attingere luce ed aria, senza affacciarsi su
quello, stabilendo i requisiti di altezza e di sicurezza (collocazione di
inferriate e grate fisse) alla cui sussistenza è condizionata la correlata
limitazione del diritto del vicino.
Alla luce delle esposte considerazioni, che evidenziano la diversità strutturale esistente tra veduta e luce, tanto per quel che attiene alla natura e al contenuto del diritto, quanto sotto il profilo dell'utilità che esso tende a conseguire, quanto – infine – con riferimento alla tutela accordata dall'ordinamento, i giudici di legittimità hanno dato continuità al principio secondo cui "in tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; tuttavia, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione; rispetto a tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì solo la regolarizzazione" (Cass. civ., sez. II,5 gennaio 2011, n. 233).
È stato così ribadito che la veduta si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sicché un'apertura munita di inferriata (nella specie, realizzata a filo con il muro perimetrale dell'edificio) che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno va qualificata luce (Cass. civ., sez. II, 29 febbraio 2016, n. 3924).
Riferimenti Normativi: