libero accesso

Diritto penale

Reati in generale

10 | 12 | 2024

Prescrizione e recidiva

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 45295 del 5 novembre-10 dicembre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 c.p., a condizione che la recidiva sia stata accertata in momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena (Cass. pen., sez. I, 19 febbraio 2013, n. 13398). Tale pronuncia, che aveva motivatamente chiarito l'insussistenza di un reale contrasto con l'orientamento apparentemente diverso (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2009, n. 29856; richiamata poi da Cass. pen., sez. I, 26 maggio 2010, n. 23878) perché derivante da una massimazione non conforme della decisione (la massima estratta dalla prima sentenza è la seguente: «ai fini dell'operatività della preclusione all'estinzione della pena per decorso del tempo prevista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell'art. 99 c.p., è necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta»), è stata poi costantemente seguita da successive pronunce di legittimità (Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2013, n. 44612, richiamata da Cass. pen., sez. I, 26 settembre 2018, n. 58475).

Ciò che rileva ai fini ostativi in questione è, dunque, il perfezionarsi, nel periodo indicato, delle condizioni della recidiva qualificata con la conseguente sua dichiarazione da parte del giudice di merito. Infatti, la ragione della preclusione, laddove «si tratta di recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99», secondo quanto enunciato al comma 7 dell'art. 172 c.p., va individuata nella concreta manifestazione della proclività a delinquere, insita nel riconoscimento della particolare recidiva, che rende il condannato non meritevole di avvantaggiarsi dell'abdicazione all'esecuzione una volta decorso l'indicato periodo di tempo. Sicché, è l'epoca in cui le condizioni della citata recidiva divengono e si ritengono esistenti che deve rilevare ai fini della preclusione. Il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la recidiva in un certo momento prima dell'intero decorso del termine di prescrizione della pena risulta, allora, indispensabile per ritenere giudizialmente certa e, pertanto, applicabile la causa impeditiva della dichiarazione di estinzione (conf. Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 2019, n. 4095). Il ragionamento giuridico, che fa leva sulla «analisi della complessiva disciplina positiva delle cause di esclusione della estinzione della pena, alla luce della relativa rassegna contenuta nell'art. 172 c.p., u.c.», afferma che essa accredita la conclusione che deve aversi riguardo al momento immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione, nel senso, appunto, che è sufficiente che alcuna delle cause ostative risulti perfezionata illo tempore, perché l'estinzione della pena non abbia luogo. In tal senso è esplicita l'indicazione normativa della residua, concorrente causa impeditiva, costituita dalla commissione di un delitto della stessa indole, alla quale la legge annette rilevanza in funzione del dato cronologico della perpetrazione del reato "durante il tempo necessario per l'estinzione della pena" e, dunque, in epoca necessariamente posteriore alla data della condanna che ha inflitto la pena de qua e, a fortiori, posteriore alla data di commissione del delitto per il quale la pena in questione è stata irrogata. A ben guardare, però, il più recente orientamento non esclude ovviamente l'effetto preclusivo all'operare della prescrizione derivante dall'accertamento della sussistenza della recidiva qualificata nell'ambito della sentenza la cui pena si assume prescritta, ma ad esso affianca la recidiva che sia «sopravvenuta» entro il termine di prescrizione.

Fra i casi di recidiva aggravata, rientra, non soltanto la recidiva reiterata, ma anche la prima recidiva, quando sia specifica, o infraquinquennale, ovvero siasi verificata durante o dopo l'esecuzione della pena o durante la latitanza. Ferma la nozione generale della recidiva, l'estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo non ha luogo in tutti i casi di recidiva aggravata, sia prima recidiva o anche recidiva solamente reiterata» (Cass. pen., sez. III, 2 aprile 1965, n. 1229).