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Diritto penale

Delitti

23 | 09 | 2021

Il reato di turbata libertà degli incanti può essere integrato anche nell'intervallo tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 35268 del 25 giugno 2021 (dep. 23 settembre 2021), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del reato di turbata libertà degli incanti disciplinato dall’art. 353 c.p., a mente del quale chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Secondo una salda giurisprudenza, il delitto in esame è integrato da ogni comportamento diretto a influenzare la libera concorrenza della gara (Cass. pen., sez. I, 11 novembre 2005, n. 46546) e si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l'uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, viene impedita o turbata la gara (Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2011, n. 3139), sicché l'evento naturalistico del reato può essere costituito oltre che dall'impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione quest'ultima che si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa (Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 2013, n. 28970). 

Pertanto, il delitto di turbata libertà degli incanti è integrato da tutte le condotte indicate dall'art. 353 c.p. che si inseriscono nell'ambito della procedura di incanto falsandone l'esito, anche se intervenute successivamente alla proposizione delle offerte e alla chiusura dell'asta (Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2017, n. 28388, in fattispecie relativa a minacce rivolte a persona che aveva effettuato una serie di rilanci sul prezzo di aggiudicazione, nella quale la Corte ha osservato che l'utilizzo, nell'art. 353 c.p. del termine "gara" in luogo di "asta" indica che il confine giuridico della condotta è segnato dalla vendita definitiva del bene), tanto che le condotte costituenti reato possono essere realizzate anche nell'intervallo tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, atteso che la prima ha una valenza meramente endoprocedimentale ed è solo con l'aggiudicazione definitiva che il procedimento di scelta del contraente giunge al termine (Cass. pen., sez. VI, 9 novembre 2017, n. 57251; Cass. pen., sez. II. 4 maggio 2018, n. 34746).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 353 c.p.