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Diritto processuale penale

Soggetti

06 | 12 | 2024

La competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. può e deve essere rilevata anche in caso di sopravvenienza dei presupposti

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 44814 del 15 ottobre-6 dicembre 2024, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che la competenza determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. è di natura funzionale e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. pen., sez. un., 15 dicembre 2004, n. 292; Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2012, n. 13182). Si è osservato, al riguardo, che la ratio che presiede alla disciplina dettata dall'art. 11 c.p.p. è "pacificamente individuata nell'esigenza, particolarmente marcata nel processo penale (stante la natura degli interessi coinvolti e l'assenza della mediazione dell'impulso paritario delle parti: vedi Corte Cost. n. 51/1998 e n. 147/2004), di evitare che il rapporto di colleganza e normale frequentazione nascente dal comune espletamento delle funzioni nello stesso plesso territoriale possa inquinare, anche solo nelle apparenze, l'imparzialità del giudizio (cfr., in particolare, sul punto, Corte Cost., ord., n. 462/1997)" (cfr., Corte Cost., ord., n. 462/1997)"; la speciale competenza dettata dalla disposizione processuale è evidentemente funzionale a garantire "... che il processo penale si svolga, e appaia svolgersi, nella più perfetta imparzialità, potendo questa essere, o apparire, alterata dalla circostanza che a giudicare di un reato nel quale è indagato, imputato, offeso o danneggiato un magistrato, sia un giudice che, per appartenere allo stesso plesso territoriale in cui il detto magistrato abbia esercitato o sia venuto ad esercitare le sue funzioni, abbia con quello un rapporto di colleganza e di normale frequentazione (certamente più marcato rispetto a quello che può instaurarsi, ad es., con gli avvocati o col personale di cancelleria)" (cfr., Cass. pen., sez. un., 15 dicembre 2004, n. 292). Più precisamente, la ratio dell'istituto si identifica nella necessità di assicurare la serenità e obiettività dei giudizi nonché la terzietà e imparzialità del giudice, anche con riferimento alla necessità che il giudice appaia tale, per eliminare presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti nello stesso ufficio giudiziario o in uffici giudiziari appartenenti al medesimo distretto di corte di appello, come ha avuto modo di chiarire anche il Giudice delle leggi (cfr., ancora, Corte Cost., ord., n. 462 del 1997). Si è affermato che la formulazione dell'art. 11 c.p.p. – che rende rilevante ogni procedimento attribuibile a un qualsiasi ufficio dell'intero distretto nel cui ambito operi il soggetto interessato e ne comporta lo spostamento in altro distretto –ha inteso evidentemente rafforzare in modo particolare "... la tutela dell'immagine della terzietà agli occhi del pubblico, al di là del grado più o meno intenso dei rapporti intersoggettivi di colleganza, che s'instaurano all'interno dell'area distrettuale" (cfr., ancora, Cass. pen., sez. un., 15 dicembre 2004, n. 292). La questione che si è posta è quella del momento in cui la (in)competenza del giudice che procede (per essere coinvolto nel processo un magistrato in servizio nel medesimo distretto) può essere fatta valere; se, cioè, come pure si è detto, anche per la speciale competenza dettata dall'art. 11 c.p.p. debba farsi applicazione del criterio della perpetuatio jurisdictionis, che implica la impossibilità di far valere ovvero di dare rilievo a situazioni di fatto che, incidendo sulla individuazione del giudice chiamato a decidere, siano tuttavia sopravvenute rispetto al momento in cui siano state affrontate definite le questioni preliminari e determinata la competenza alla luce della contestazione. La Suprema Corte è dell'avviso che la disciplina della competenza per i procedimenti che interessino magistrati (come peraltro suggerito dallo stesso tenore del comma 2 dell'art. 11 c.p.p. e come già ripetutamente affermato in sede di legittimità) importi una deroga al principio della perpetuatio iurisdictionis imponendo di tener conto della situazione ivi contemplata ancorché avveratasi o emersa successivamente alla apertura del dibattimento e, persino, nel grado successivo (cfr., così Cass. pen., sez. I, 20 maggio 1999, n. 3766). Non impropriamente, infatti, l'istituto è stato assimilato a quello della rimessione del processo e rappresenta, in realtà, un meccanismo predeterminato a tutela della serenità e della anche apparente terzietà del giudice chiamato a decidere; e, ai sensi dell'art. 45 c.p.p., la remissione del processo ben può essere sollecitata ed intervenire quando "... in ogni stato e grado del processo di merito ..." intervengano "... gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo ..." non rappresentando, perciò, un'anomalia sistematica l'aver previsto e disciplinato un'ulteriore ipotesi "tipizzata" di spostamento del processo dalla sua sede rilevabile persino nel caso di un giudizio di secondo grado devoluto a un giudice di merito che sia chiamato a valutare sentenze pronunciate da un giudice di primo grado di altro distretto. Si è dunque affermato che la competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p., derogando al principio della perpetuatio jurisdictionis, possa e debba essere rilevata, anche d'ufficio, non soltanto qualora i suoi presupposti fossero presenti ab origine ma, in particolare, quando siano sopravvenuti anche alla apertura del dibattimento e, poi, nel grado successivo di merito (Cass. pen., sez. I, 9 novembre 2023, n. 1569).