Lavoro

06 | 12 | 2024

L’azione che il dipendente intraprende nei confronti del «mobber», e non del datore di lavoro, non ha carattere contrattuale

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 31242 del 6 dicembre 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che l’azione che il dipendente intraprende nei confronti del mobber, e non del datore di lavoro, non ha carattere contrattuale ed alla stessa non si applica l’art. 2087 c.c., ma l’art. 2043 c.c., in quanto nessun rapporto contrattuale intercorre direttamente fra il mobber ed il mobbizzato e l’appartenenza alla medesima comunità lavorativa rileva solo indirettamente, costituendo solo un’occasione rispetto all’attività illecita, in ordine alla quale detta appartenenza rileva solo indirettamente, qualificando e specificando quali siano i comportamenti ai quali in quel determinato contesto il soggetto che agisce deve attenersi nel rispetto della sfera degli altri appartenenti alla medesima comunità.

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