Diritto civile
Responsabilità
23 | 09 | 2021
La responsabilità della banca in relazione ad ordini di bonifico pervenuti attraverso canali inusuali
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 25894 del 23 settembre 2021, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della
responsabilità della banca in relazione a prelievi non autorizzati di somme di
denaro derivanti dalla liquidazione di alcune polizze.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso che tali operazioni fossero ricollegabili alla condotta tenuta della Banca nella gestione del rapporto di conto corrente, osservando, da un lato, che la stessa aveva portato a conoscenza del cliente le operazioni effettuate, mediante la comunicazione immediata dello smobilizzo dei titoli e l'invio gli estratti conto periodici e, dall’altro, che il cliente era in grado di rendersi personalmente conto dell'avvenuta effettuazione delle operazioni, attraverso il servizio di home banking, con la conseguenza che la sottrazione delle somme doveva ritenersi ascrivibile esclusivamente alla grave negligenza del correntista che aveva omesso di verificare con la dovuta frequenza l'andamento del conto corrente personale e di quello aziendale. Tale ragionamento, presupponendo che l'obbligo di diligenza posto a carico della Banca nello svolgimento del rapporto di conto corrente sia stato interamente adempiuto con la verifica dell'autenticità delle firme apposte sui moduli contenenti gli ordini di liquidazione delle polizze e di quelli di bonifico e con la successiva comunicazione al cliente dell'avvenuta esecuzione di tali operazioni, non tiene adeguatamente conto della circostanza – nel caso di specie – sostanzialmente pacifica tra le parti, che la consegna dei predetti moduli non era stata effettuata personalmente dal cliente ma da altro soggetto non autorizzato ad operare sul conto personale del primo, ma solo su quello aziendale.
In riferimento all'esecuzione di ordini pervenuti attraverso canali inusuali, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la responsabilità della banca non può essere esclusa in virtù del mero riscontro della conformità della sottoscrizione allo specimen, dal momento che, in presenza di circostanze del caso concreto tali da suggerire, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l'omissione degli stessi integra un comportamento colposo ostativo alla configurabilità di una situazione di apparenza idonea a giustificare l'esonero della banca da detta responsabilità (Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2017, n. 23580; Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21613; Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 1988, n. 1764). Tale principio – ritenuto applicabile sia al caso di ordini di bonifico non consegnati di persona dal cliente sia al caso di ordini trasmessi in via telefonica o telematica da soggetti non meglio individuati –, trova giustificazione nella natura professionale dell'attività svolta dal banchiere nella ricezione e nell'esecuzione degl'incarichi affidatigli, la quale gli impone, a sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., di predisporre l'organizzazione necessaria per garantire la sicurezza nell'effettuazione delle operazioni e di adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica e dall'esperienza, al fine di impedire l'esecuzione di pagamenti non autorizzati.
In quest'ottica, e avuto riguardo anche alla consistenza dell'importo ricavato dalla liquidazione delle polizze, la circostanza che il terzo non fosse autorizzato ad operare sul conto corrente personale cliente avrebbe imposto alla Corte territoriale di non limitarsi a dare atto dell'autenticità delle firme apposte sui moduli con cui era stato disposto lo smobilizzo dei titoli e della non rilevabilità ictu oculi della falsità di quelle apposte sugli ordini di bonifico, ma di verificare, ai fini dell'esclusione della responsabilità della Banca, se, indipendentemente dall'esistenza di una delega scritta, le predette modalità di consegna corrispondessero ad una prassi invalsa tra le parti, idonea ad ingenerare nella Banca un incolpevole affidamento in ordine alla legittimazione della presentatrice, in quanto conosciuta dal correntista e da lui mai precedentemente contestata.
Quanto, infine, al comportamento negligente del cliente – concretizzatosi nel mancato controllo delle comunicazioni e degli estratti conto inviati dalla Banca, che gli avrebbero consentito di accorgersi tempestivamente delle operazioni effettuate dal terzo senza autorizzazione –, spetterà al giudice di merito stabilire se e in quale misura lo stesso si sia inserito con efficacia causale nella successione degli eventi che hanno reso possibile la sottrazione delle somme ricavate dalla liquidazione delle polizze, sì da poter configurare un concorso di colpa del danneggiato.
Riferimenti Normativi: