libero accesso

Diritto civile

Successioni e donazioni

06 | 12 | 2024

Le Sezioni Unite sulla rinuncia all’eredità accettata con beneficio di inventario dal legale rappresentante del minore

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 31310 del 6 dicembre 2024, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno affrontato la questione se il minore, divenuto maggiorenne, e quindi acquisita la capacità di disporre, possa rinunciare all’eredità accettata con beneficio dal proprio legale rappresentante nel caso in cui questi non abbia provveduto alla redazione dell’inventario.

Secondo un primo orientamento, il minore, nel caso prospettato, rimane nella condizione di chiamato all'eredità e quindi, raggiunta la maggiore età, è nella pienezza della potestà di decidere se accettare l’eredità oppure rinunziarvi. La conclusione è argomentata dal rilievo che la disposizione dettata dall’art. 485, comma 2, c.c., secondo cui l’erede che abbia accettato con beneficio ma non abbia compiuto l’inventario entro il termine di tre mesi, è considerato erede puro e semplice, non è applicabile nell’ipotesi di eredità devoluta al minore. L’art. 489 c.c. stabilisce, infatti, che i minori “non si intendono decaduti dal beneficio di d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età ..., qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione“, ovvero, per l’aspetto che qui interessa, non abbiano compiuto l’inventario. Nel caso in cui il legale rappresentante del minore accetti l’eredità, nella forma beneficiata, ma non rediga l’inventario, il minore non può, pertanto, essere considerato erede puro e semplice. Poiché, tuttavia, l’assenza dell’inventario impedisce al minore anche di assumere la qualità di erede beneficiato, la conseguenza non può che essere quella di mantenerlo nella condizione originaria di chiamato.

Il diverso orientamento è motivato dal rilievo che la posizione del minore, una volta che l’eredità a suo favore sia stata debitamente accettata con beneficio di inventario, è disciplinata dalla norma, di carattere speciale, dettata dall’art. 489 c.c., secondo cui la decadenza a suo carico si verifica soltanto se nell’anno successivo al raggiungimento della maggiore età non sia redatto l’inventario. Il minore divenuto maggiorenne, nell’ipotesi considerata, non può rinunciare all’eredità, risultando essa già accettata in suo nome dal legale rappresentante, ma può solo procedere all’inventario, la cui omissione comporta che egli debba essere considerato erede puro e semplice. Infatti, l’art. 489 c.c., che consente ai minori, entro il compimento di un anno dalla maggiore età, di conformarsi alle norme sul beneficio di inventario e perciò, tra l’altro, di compiere l’inventario, commina, nel caso di inosservanza delle norme suddette, non già la nullità dell’accettazione con conseguente perdita della qualità di erede, ma la mera decadenza dal beneficio. L’inapplicabilità dell’art. 485 c.c. nei confronti del minore discenderebbe, pertanto, non già dalla impossibilità di configurare nei suoi confronti una responsabilità ultra vires, ma perché tale disposizione è derogata, per i minori, dalla norma speciale dettata dall’art. 489 c.c..

Per le Sezioni Unite, merita di essere confermato, l’indirizzo interpretativo che riconosce al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall’inventario, e nega per l’effetto la facoltà di una valida rinuncia successiva. La ragione principale risiede nel rilievo, del tutto pacifico, che l’accettazione beneficiata è sempre accettazione dell’eredità, esprimendo la relativa dichiarazione la volontà del chiamato di succedere nel patrimonio del defunto. Come già detto, la legge ripudia l’idea che l’intenzione di avvalersi del beneficio di inventario possa essere trattata alla stregua di una condizione sospensiva dell’accettazione, tale da esprimere la volontà del dichiarante di essere erede solo se risponderà dei debiti del de cuius nei limiti del valore dei beni ricevuti. L’accettazione con beneficio d’inventario comporta, pertanto, l’acquisto della qualità di erede. Gli art. 485 e seguenti c.c. disciplinano le condizioni ed i casi in cui può ottenersi o meno il beneficio, ma non si interessano della condizione di erede, che danno per acquisita. È noto, inoltre, che il negozio di accettazione dell’eredità è irretrattabile: chi accetta l’eredità l’acquista in modo definitivo, non essendo la relativa dichiarazione revocabile, in base al principio “semel heres semper heres”. In applicazione di tale regola deve escludersi che, ad accettazione dell’eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all’eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia, come se la dichiarazione di accettazione beneficiata del suo legale rappresentante non fosse mai stata resa, in base ad una non consentita equiparazione tra la dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dall’inventario e l’accettazione pura e semplice fatta dal legale rappresentante del minore.

Al termine, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 485, c.c.
  • Art. 489, c.c.