Diritto amministrativo
Processo amministrativo
06 | 12 | 2024
La nuova istanza di fissazione di udienza: non possono ritenersi equivalenti le precedenti manifestazioni di interesse articolate dalla parte
Carol Gabriella Maritato
Con sentenza n. 9776 del 6 dicembre 2024, la sesta sezione del
Consiglio di Stato è intervenuta sugli effetti derivanti dalla mancata nuova istanza
di fissazione di udienza.
L’art. 82 c.p.a. prevede, infatti, che “dopo il decorso di
cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle
parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente
di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte
che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro
centoventi giorni dalla data di ricezione dell'avviso”.
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