Diritto amministrativo

Processo amministrativo

06 | 12 | 2024

La nuova istanza di fissazione di udienza: non possono ritenersi equivalenti le precedenti manifestazioni di interesse articolate dalla parte

Carol Gabriella Maritato

Con sentenza n. 9776 del 6 dicembre 2024, la sesta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta sugli effetti derivanti dalla mancata nuova istanza di fissazione di udienza.

L’art. 82 c.p.a. prevede, infatti, che “dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'avviso”.

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