Diritto processuale penale

Giudizio

04 | 12 | 2024

Ragionamento esplicativo e ragionamento controfattuale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 44317 del 12 novembre-4 dicembre 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, in punto di nesso di causa, occorre distinguere il ragionamento esplicativo dal ragionamento controfattuale.

Il ragionamento esplicativo tenta di spiegare le cause di un accadimento e di individuare i fattori che Io hanno generato sulla base di giudizi causali retti da leggi scientifiche che esprimano una certa correlazione causale tra una categoria di condizioni e una categoria di eventi realmente verificatisi; nell'ambito del ragionamento esplicativo, il sapere scientifico può fornire con ragionevole approssimazione la spiegazione di un determinato evento effettivamente verificatosi quale effetto di un determinato fattore eziologico.

Il giudice, con riguardo al ragionamento esplicativo, valuta con rigore le prove per stabilire se esse corroborino l'ipotesi accusatoria circa la relazione tra una determinata condotta umana e l'evento verificatosi alla luce di una legge naturale, ove disponibile, o alla luce di regolarità statistiche o di generalizzazioni probabilistiche, secondo un significato frequentista, fornite dagli studi del settore di riferimento. Il giudizio controfattuale (giudizio implicativo o predittivo) trova il suo terreno di elezione nel ragionamento causale in tema di reato omissivo, ma non si tratta di un ambito esclusivo in quanto tale iter logico viene seguito anche in caso di reati commissivi ancorché non si renda necessario esprimerle nella motivazione. Si tratta di un ragionamento che implica un ulteriore tipo di indagine, avente ad oggetto la prognosi postuma di cosa sarebbe accaduto ove la condotta omessa fosse stata realizzata. La valutazione processuale del ruolo salvifico della condotta omessa, come ha reiteratamente chiarito la Suprema Corte, non può che culminare in un giudizio ipotetico, con l'avvertenza che si tratta di un giudizio ipotetico che si svolge alla luce del "paradigma indiziario" disponibile (Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786). In tal caso, al giudice si impone una puntuale analisi delle particolarità del caso concreto, che potrà condurre a un giudizio di elevata credibilità logica o di evidenza del probabile, indipendente da rigide quantificazioni statistiche, strettamente correlato alle caratteristiche del caso concreto sulla base di un ragionamento probatorio non incerto. In sostanza, ciò che si impone di verificare nel giudizio controfattuale è l'elevata credibilità logica o l'evidenza del probabile dell'efficacia salvifica della condotta alternativa corretta con l'obiettivo di raggiungere una certezza processuale che sia frutto dell'elaborazione, da parte del giudice, delle evidenze disponibili (Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 2021, n. 16843).

La corte di legittimità ha più volte chiarito come non possa dubitarsi che, in tema di nesso di causalità il giudizio controfattuale, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, o, in ipotesi di condotta commissiva, l'assenza della condotta commissiva vietata, avrebbe potuto evitare l'evento (c.d. giudizio predittivo) richiede preliminarmente l'accertamento di ciò che è effettivamente accaduto (c.d. giudizio esplicativo) per il quale la certezza processuale deve essere raggiunta (cfr. ex multis Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2013, n. 23339). La giurisprudenza di legittimità aveva infatti affermato che in tema di responsabilità medica, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento, in quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia consente l'analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio (Cass. pen., sez. IV, 4 ottobre 2012, n. 43459). Dunque, la giurisprudenza di legittimità fissa la regola ermeneutica secondo cui, ancor prima di applicare il c.d. giudizio controfattuale, è necessario individuare con precisione quanto effettivamente è naturalisticamente accaduto, al fine di verificare, su siffatta incontrovertibile ricostruzione, se la identificazione di una condotta commissiva o omissiva possa valutarsi come adeguatamente e causalmente decisiva in relazione alla evitabilità dell'evento, ovvero alla sua verificazione in epoca significativamente posteriore.