Diritto penale
Delitti
16 | 06 | 2021
La mancata restituzione del denaro, per il quale non è stata pattuita una destinazione specifica, non integra il reato di appropriazione indebita
Giacomo Zurlo
Con sentenza del 7 maggio 2021 (dep. 16 giugno 2021), n.
23783 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il
principio secondo cui non integra il delitto di appropriazione indebita ma,
eventualmente, solo un inadempimento civilistico, la condotta dell’agente che
si rifiuti di restituire il denaro per il quale – al momento della consegna –
non sia stata pattuita, con il proprietario del medesimo, una destinazione
specifica, in quanto il bene, entrando a far parte del patrimonio dell’accipiens,
diventa di sua proprietà.
Ciò che caratterizza l’appropriazione indebita è la lesione
del diritto di proprietà, o di altro diritto reale, dall’offesa portata
mediante l’abuso di un possesso non delittuosamente conseguito: il fatto,
conseguentemente, non può definirsi tipico ogniqualvolta il titolo del possesso
è tale da trasferire nel possessore anche la titolarità della cosa mobile o del
denaro, ancorché la cosa sia data in corrispettivo di una prestazione futura,
poscia non eseguita.
Con il reato di appropriazione indebita il legislatore del
1930 ha quindi inteso incriminare il fatto di chi, al fine di trarne profitto
per sé o per altri, avendo solo il possesso della cosa mobile, dia alla stessa
– nolente domino – una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni
che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma
di danaro (Cass. pen., sez. II, 8 marzo 2016, n. 266370). Nei contratti a
prestazioni corrispettive, qualora oggetto della condotta appropriativa sia il
denaro, è necessario che l’agente violi, attraverso l’utilizzo personale, la
specifica “destinazione di scopo” ad esso impressa dal contraente al momento
della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento dell’obbligo
di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito o in acconto. In
questa direzione, del resto, volgeva già la dottrina che aveva orientato le
scelte del legislatore: se con contratto la parte ricevente acquista la
proprietà delle cose fungibili, con l’obbligo di restituirne altrettante nella
specie e nella qualità, la mancata restituzione dà luogo soltanto ad un torto
civile, giammai al delitto di appropriazione indebita.
L’elemento qualificante (come penalmente rilevante)
l’inadempimento dell’obbligo di restituzione delle somme ricevute a titolo di
acconto sul futuro prezzo va individuato nella eventuale sussistenza di un
“vincolo specifico di destinazione” impresso alla somma consegnata, potendo
conseguentemente ritenersi integrati gli estremi del reato di cui all’art. 646
c.p. laddove l’accipiens violi tale specifica destinazione di scopo,
distogliendo la ragione del possesso dalla sua causa.
Nel caso di specie, il denaro è stato consegnato in virtù di
un negozio – il patto di opzione – funzionale alla conclusione del contratto
preliminare di compravendita immobiliare che produce solo effetti obbligatori
ma non imprime al denaro consegnato alcun vincolo di destinazione; la condotta
accertata in fatto, pertanto, sarebbe stata suscettibile di colorarsi di penale
illiceità soltanto se sull’acconto versato al promittente futuro venditore
fosse stato impresso un preciso vincolo di destinazione, tradito poi
dall’accipiens.
In tal caso, dunque, la somma versata a titolo di acconto,
stante la naturale fungibilità del denaro, si è confusa nel patrimonio
dell’accipiens, perdendo il carattere della “altruità”, diversamente da quanto
sarebbe accaduto per altra cosa mobile infungibile, che avrebbe viceversa
mantenuto il suo carattere identitario nonostante la traditio.
In conclusione – secondo la Suprema Corte – costituisce mero inadempimento civilistico, la condotta del soggetto opzionato in vista della promessa di vendita di cosa futura che, a seguito della impossibilità di adempiere, non restituisca al soggetto opzionante la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo futuro pattuito, in quanto tale somma non è stata corrisposta al percettore con uno specifico vincolo di destinazione, ma è stata erogata a titolo di prezzo, parziale, della futura compravendita.
Quindi, concludono i giudici di legittimità, l’esimente putativa del diritto di cronaca può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia proceduto a verificare i fatti narrati, ma quando abbia offerto prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti.
Riferimenti Normativi: