Diritto processuale penale

Ordinamento penitenziario

03 | 12 | 2024

Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica

Giuseppe Molfese

Con sentenza n. 44128 del 31 ottobre-3 dicembre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p. e la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354 si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), nonché su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, sul principio secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.).

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