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Diritto processuale penale

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02 | 12 | 2024

La competenza per i procedimenti riguardanti magistrati

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 43866 del 23 ottobre-2 dicembre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati. L'art. 11 c.p.p. attribuisce la competenza per i procedimenti che vedono un magistrato quale indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato (in questi ultimi due casi, indipendentemente dalla circostanza che egli si sia - o meno - costituito parte civile: cfr. Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2008, n. 46098) al giudice competente per materia «che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge», indicato nella tabella A allegata all'art. 1 disp. att. c.p.p. (una tabella "circolare", che opera in forza di un criterio obiettivo ed immediato attraverso un meccanismo a catena), così eliminando qualsiasi sospetto di parzialità che deriverebbe dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari del medesimo distretto di corte d'appello. Come si è osservato in dottrina, attraverso l'introduzione dell'art. 11 c.p.p. il legislatore ha inteso evitare l'appannamento, almeno a livello di immagine, della neutralità del giudice e la correlata flessione dell'indice di affidabilità del suo decisum a motivo di possibili influenze ambientali, prevedendo una sedes processuale derogatoria rispetto alle ordinarie regole determinative della competenza per territorio. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'art. 11 c.p.p. costituisce un'eccezione al principio generale del giudice naturale, e trova la sua ratio nell'esigenza di «tutelare il diritto di difesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato danneggiato o offeso dal reato», e, contestualmente, in quella di «garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice», attraverso un sistema che, individuando ex ante ed in via astratta la regola disciplinatrice della competenza territoriale, non vulnera l'art. 25 Cost. (in questi termini, in motivazione, Corte Cost., sent. n. 390 del 15 ottobre 1991): dunque, «lo spostamento della competenza si giustifica e costituisce un meccanismo tradizionalmente adottato dal legislatore, già nella prima codificazione unitaria (art. 37 c.p.p. del 1865), pur se varia è la regolamentazione che si è succeduta nel tempo. L'art. 11 c.p.p. ha stabilito lo spostamento della competenza territoriale secondo un criterio predeterminato ed automatico, diretto a rispondere al principio di precostituzione del giudice (art. 25 Cost.)» (Corte Cost., sent. n. 381 del 30 settembre 1999). L'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che si tratti di competenza di natura funzionale, e non meramente territoriale: il dictum di Cass. pen., sez. un., 15 dicembre 2004, n. 292, secondo cui «La speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento», è stato successivamente ribadito da Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2008, n. 16984, e, ancor più di recente, da Cass. pen., sez. I, 9 novembre 2023, n. 1569. Per quanto in questa sede rileva, vale rammentare che la Corte costituzionale ha giudicato non fondata la questione di legittimità dell'art. 11 c.p.p., nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale nel caso in cui un magistrato, già in servizio nel distretto, assuma la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato per fatti commessi successivamente al suo trasferimento, ma riferiti unicamente ed immediatamente all'esercizio delle funzioni che egli ha svolto in quel distretto (Corte Cost., sent. n. 381 del 30 settembre 1999), e manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 11 c.p.p., nella parte in cui non estende la deroga ai criteri di competenza territoriale ai magistrati che al momento del fatto avevano già cessato di appartenere all'ordine giudiziario (Corte Cost., ord. n. 163 del 19 giugno 2013). Diverso è, invece, il caso in cui il magistrato, successivamente al fatto, sia stato trasferito, o sia stato collocato fuori ruolo, o abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario: occorrendo farsi riferimento al momento del fatto (cfr. il tenore testuale dell'art. 11 c.p.p., laddove parla di magistrato che «esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto»), tali eventi sono irrilevanti, come la Suprema Corte ha statuito in relazione a magistrato sospeso dal servizio (Cass. pen., sez. I, 28 giugno 1977, n. 1681), cessato dal servizio (Cass. pen., sez. I, 23 settembre 2009, n. 40145, relativa a magistrato onorario, e Cass. pen., sez. V, 30 maggio 2019, n. 38436, relativa a magistrato professionale), collocato fuori ruolo (Cass. pen., sez. I, 15 luglio 1979). L'unica ipotesi in cui il trasferimento determina conseguenze sulla competenza del magistrato è quella disciplinata dall'art. 11, comma 2, c.p.p.: ed invero, se il magistrato interessato al procedimento si trasferisce, andando ad assumere le funzioni proprio nel distretto che ricomprende l'ufficio giudiziario al quale dovrebbero essere trasmessi gli atti, si determina un ulteriore spostamento, poiché diviene competente «il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte di appello determinato ai sensi del medesimo comma 1». Si è, conseguentemente, statuito che «Nel caso in cui la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la sentenza relativa al procedimento nel quale un magistrato risulti persona offesa, individui il giudice competente non essendo a conoscenza del fatto che nel frattempo il magistrato stesso era stato trasferito in un ufficio giudiziario del distretto della corte di appello individuata quale giudice del rinvio, la competenza spetta alla corte di appello individuata, a seguito di tale trasferimento, ai sensi dell'art. 11 c.p.p. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il mancato coordinamento tra l'art. 11 c.p.p., norma che intende garantire i basilari valori di imparzialità, trasparenza e terzietà del giudice, e l'art. 627 c.p.p. non è di ostacolo ad una interpretazione sistematica e logica che consenta di introdurre un'eccezione, normativamente prevista quale regola generale, alla regola attributiva di competenza per il giudizio di rinvio)» (Cass. pen., sez. I, 2 aprile 2008, n. 17807). Da ultimo, è opportuno sottolineare che dottrina e giurisprudenza di legittimità concordano circa il fatto che «La disciplina dell'art. 11 c.p.p. in materia di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati non trova applicazione con riguardo ai magistrati della Corte di cassazione, trattandosi di ufficio giudiziario avente competenza nazionale»: nello statuire il principio, Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2009, n. 30760, ha chiarito che «La norma in esame, nel prevedere una deroga alle ordinarie regole di competenza per l'ipotesi in cui in base ad esse la cognizione dei procedimenti riguardanti un magistrato apparterrebbe ad "un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni", non può che riferirsi ai giudici di merito e ai magistrati del P.M. addetti ad un Tribunale o ad una Corte di Appello», non potendo, dunque trovare applicazione «in relazione ai processi riguardanti magistrati della Corte di Cassazione, la quale, avendo competenza nazionale, non appartiene ad alcun distretto di Corte di Appello». 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 11, c.p.p.