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Diritto processuale penale

Giudizio

30 | 11 | 2024

Al giudice dell'esecuzione non è consentito revocare l'ammissione del condannato alla prescelta pena sostitutiva applicata ex art. 444 c.p.p.

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 43844 del 16 ottobre-29 novembre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la giurisprudenza di legittimità si è attestata (cfr. Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2023, n. 32357; Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2023, n. 50010) nel senso di reputare che la disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., introdotto con D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario. Si è notato che l'inferenza secondo cui la disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non sia applicabile al procedimento di applicazione della pena su accordo delle parti risulta confermata da altre disposizioni normative, la cui interpretazione coordinata consente di affermare che il procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, regolato da scansioni in cui il contraddittorio è ancora embrionale, è assistito da autonome garanzie di informazione e di promozione della scelta della pene sostitutive, coerenti con la fluidità della fase processuale e con la natura deflattiva dell'istituto. Invero la scelta e la determinazione della pena concordata e, quindi, della corrispondente sanzione sostitutiva, sono rimesse, pure sottoposte ai limiti ed ai controlli previsti dalla legge, alla disponibilità delle parti, che la esercitano nelle forme indicate dagli art. 446 e 447 c.p.p. secondo uno schema che precede, di regola, l'udienza deputata alla decisione sulla richiesta congiunta o cui accede il consenso del Pubblico ministero. In particolare, l'art. 447, comma 1, secondo periodo c.p.p. stabilisce che "nel decreto di fissazione della udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa" e contiene un implicito riferimento alla facoltà per l'indagato di accedere agli strumenti potenziati delle pene sostitutive. Inoltre, l'art. 448, comma 1-bis c.p.p., anch'esso introdotto dal D.L.vo 10 ottobre 2022 con l'art. 25, prevede espressamente che l'accordo possa riguardare l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art. 53, L. n. 689 del 1981 e, nel caso in cui le parti si accordino su una misura sostitutiva, il giudice è tenuto ad esercitare i poteri officiosi previsti dall'art. 545-bis, comma 2, c.p.p. al fine "di potere decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative"; peraltro nessun richiamo risulta operato dalla suddetta disposizione, espressamente riservata al procedimento di applicazione della pena su richiesta, agli obblighi informativi di cui all'art. 545-bis comma 1, c.p.p., palesando a maggiore ragione l'autonomia del procedimento che conduce all'applicazione della pena su richiesta delle parti rispetto al giudizio ordinario ove la pena, in caso di condanna, è determinata dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale fondata sui criteri di cui all'art. 133 c.p..

Alla luce di tali considerazioni deve pertanto escludersi che, nella specie, il ricorrente sia stato illegittimamente escluso dall'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. e che non abbia potuto usufruire della relativa disciplina, atteso che la disposizione in oggetto non è applicabile al procedimento che conduce all'applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 e ss. c.p.p., assistita da una propria disciplina tesa a valorizzare, anche in relazione al ricorso all'applicazione di misure sostitutiva della pena detentiva, l'accordo negoziale dei contraddittori (cfr. Cass. pen., sez. VI, 28 aprile 2023, n. 3076). Invero, il giudice del procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p. può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis c.p. e 53, L. n. 689 del 1981 solo se tale sostituzione sia stata oggetto di pattuizione, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l'accoglimento e il rigetto della richiesta. Una volta ammesso il rito speciale e pronunciata la sentenza, la revoca della pena sostitutiva può intervenire soltanto per la violazione delle prescrizioni e degli obblighi connessi a detta pena sostitutiva, già ammessa ma che il medesimo giudice deve ancora assegnare.

Al termine, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale al giudice dell'esecuzione non è consentito revocare l'ammissione del condannato alla prescelta pena sostitutiva applicata ex art. 444 c.p.p. perché, così come è previsto per l'applicazione della pena concordata tra le parti, il giudizio sull'ammissibilità della sostituzione e sul tipo di pena sostitutiva è già stato espresso ed è irrevocabile (cfr. art. 61, L. n. 689 del 1981), essendo consentita la revoca solo per inosservanza delle prescrizioni (artt. 66 e 72, L. n. 689 del 1981). 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 444, c.p.p.
  • Art. 545 bis